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Mediazione in appello disposta dal giudice: avverata la condizione di procedibilità se presenti personalmente le parti

(CORTE APPELLO DI NAPOLI, SEZ. VII, ORD. 23 NOVEMBRE 2017)

Di grande interesse in campo di mediazione civile e commerciale risulta essere la pronuncia di un’ordinanza da parte della 7ma Sezione della Corte di Appello di Napoli del 23 novembre 2017.

Emerge innanzi tutto che, sulla base dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010, il giudice dell’appello può disporre l’esperimento della procedura di mediazione, senza tener conto dello svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio. L’ordinanza ricorda alle parti che per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessaria la presenza personale delle parti, specificando che le stesse non potranno limitarsi ad una comparizione formale: la mancata o irrituale partecipazione delle parti senza giustificato motivo, obbligatoria o demandata, incide sulla procedibilità della domanda, anche proposta con l’atto di appello, sino a comportare la condanna al versamento della sanzione prevista, pari all’importo del contributo unificato.

In particolare poi nell’ordinanza, il giudice dell’appello obbliga le parti, per incentivarle ulteriormente a compiere un reale tentativo di conciliazione, ad informare la Corte dell’esito della procedura mediante nota, da depositare unitamente al verbale di mediazione almeno 30 gg. Antecedenti l’udienza successiva, che potrà contenere anche eventuali proposte conciliative, così da permettere di valutare la condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.

Questo provvedimento è la conferma di come l’istituto della mediazione debba essere considerato quell’utile strumento attraverso il quale, se effettivamente e concretamente approcciato ed usufruito, poter migliorare l’efficacia del sistema giudiziario tutto.