REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ACCADEMIADR
ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL NR 1058 R.O.M.

In seguito alla pubblicazione del D.M. 150/2023 il Regolamento di Procedura è in fase di revisione.

Sino a nuova autorizzazione da parte del Ministero, si  riporta di seguito il Regolamento attualmente vigente e autorizzato dal Ministero.

ART. 1 – DEFINIZIONI
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3 – DEPOSITO DELLA DOMANDA E ADESIONE AL PROCEDIMENTO
ART. 4 – DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE
ART. 5 – NOMINA DEL MEDIATORE
ART. 6 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ. SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
ART. 7 – PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA E RESPONSABILITÀ
ART. 8 – L’INCONTRO DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
ART. 9 – CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE E VERBALE
ART. 10 – RISERVATEZZA
ART. 11 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ INDENNITA’

ART 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento:
– per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, s’intende l’Ente, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
– per “Responsabile dell’Organismo” s’intende la persona fisica, cui sono attribuiti i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
– per “Segreteria” si intende l’insieme delle risorse umane di supporto alla gestione delle procedure di mediazione, dalla fase di ricezione delle domande di mediazione sino alla chiusura di ogni procedimento; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento fondato sui principi di informalità, rapidità, riservatezza, imparzialità e trasparenza si applica a tutte le procedure di mediazione depositate presso AccademiADR (d’ora innanzi “Organismo”), ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e s.m.i. ed al DM n. 180/2010 e s.m.i.. e in generale a tutte procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie, gestite da AccademiADR che le parti intendono risolvere bonariamente.

ART. 3 – DEPOSITO DELLA DOMANDA E ADESIONE AL PROCEDIMENTO

1. Per avviare un procedimento di mediazione presso AccademiaADR è necessario depositare presso la Segreteria una domanda di mediazione debitamente sottoscritta, ovvero inviandola a mezzo racc. a/r o alla PEC dell’Organismo, utilizzando il modello editabile debitamente compilato, predisposto e scaricabile dal sito istituzionale www.accademiadr.it, indicando tutti i dati ritenuti essenziali al fine dell’accettazione del deposito stesso, quali:
a. l’indicazione di AccademiADR srl quale Organismo deputato alla gestione del procedimento;
b. la competenza territoriale ovvero il Foro competente reputato allo svolgimento del procedimento di mediazione;
c. i dati identificativi e i recapiti completi del depositante/aderente e mail/pec di eventuali rappresentanti, ovvero consulenti, cui vadano recapitate tutte le eventuali comunicazioni;
d. i dati identificativi ed i recapiti completi di eventuali avvocati assistenti della parte, comprensivi di pec del professionista cui vadano recapitate tutte le eventuali comunicazioni;
e. la natura e l’oggetto della controversia;
f. pretesa e motivazioni della pretesa;
g. il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
h. l’espressa accettazione del Regolamento e della Tabella delle Indennità in vigore al momento del deposito della domanda;
i. copia attestante il pagamento delle spese di avvio, che costituiscono parte integrante del deposito di ogni domanda e/o di ogni adesione ai procedimenti.
2. Il deposito della domanda di mediazione può avvenire telematicamente tramite la piattaforma informatica con accesso dal sito www.accademiadr.it;
3. A deposito effettuato, l’Organismo, tramite la Segreteria, comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza richiedendo, ove necessario, ogni altro elemento ad integrazione della stessa, al fine del regolare svolgimento di tutti gli adempimenti inerenti le procedure di fissazione dell’incontro e/o di convocazione. L’istante, in aggiunta all’Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte con ogni mezzo idoneo, per quanto previsto dalla Legge in merito a termini di prescrizione e decadenza;
4. L’adesione al procedimento di mediazione dovrà avvenire secondo i medesimi criteri formali relativi al deposito, indicando tutti i dati essenziali richiesti, in forma scritta ovvero tramite l’invio della apposita modulistica editabile presente sul sito dell’Organismo e comunque sempre fornendo prova dell’avvenuto pagamento delle relative spese di avvio;
5. La parte o le parti chiamate in mediazione sono invitate a comunicare la propria adesione;
6. L’adesione che preveda la contestuale richiesta di rinvio del primo incontro sarà valutata dal mediatore incaricato, ovvero dal Responsabile dell’Organismo, solo se per un giustificato motivo.

ART. 4 – DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza, salvo diversa e condivisa volontà delle parti. In caso di ricorso alla mediazione demandata dal Giudice, il termine dei tre mesi decorre dal termine indicato dal Giudice stesso per il deposito dell’istanza;
2. La mediazione ha luogo presso le sedi territorialmente competenti di AccademiADR. Solo con il consenso di tutte le parti, del mediatore incaricato ovvero del Responsabile dell’Organismo, gli incontri inerenti la procedura potranno avere luogo ove eventualmente ritenuto più idoneo.

ART. 5 – NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato dal Responsabile dell’Organismo o da un suo delegato, in base al principio di rotazione, tra gli iscritti nell’elenco dei mediatori dell’Organismo, sempre aggiornato e consultabile sul sito istituzionale dell’Organismo stesso.
2. La nomina avviene, in considerazione delle specifiche competenze professionali, secondo i seguenti criteri:
a. Principio di rotazione in base all’elenco dei mediatori;
b. Competenza professionale del mediatore da rapportare alla materia in oggetto di controversia;
c. Principio di territorialità nel caso in cui la sede di svolgimento prevista debba essere una fra quelle secondarie dell’Organismo;
3. Il Responsabile dell’Organismo può nominare un mediatore che assisterà alla procedura in qualità di tirocinante;
4. Le parti possono espressamente richiedere la nomina di uno specifico mediatore, al momento del deposito della domanda, tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo. Ciò è consentito solo nel caso che la richiesta provenga da tutte le parti coinvolte nella controversia;
5. L’Organismo, nel caso di particolari o straordinarie esigenze organizzative, si riserva la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l’adesione della parte invitata in mediazione. Altresì l’Organismo, in caso di mancata adesione ovvero di assenza di adesione entro i termini indicati dal presente regolamento, si riserva la possibilità di variare il nominativo del mediatore;
6. L’Organismo si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi iscritti al Registro, con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche in occasione di singoli procedimenti di mediazione.

ART. 6 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ NEUTRALITÀ E RISERVATEZZA. SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, in sede di accettazione di nomina, sottoscrive una dichiarazione d’indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza, con esplicito riferimento al Codice Europeo di Condotta per Mediatori;
2. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione d’indipendenza, imparzialità neutralità e riservatezza rispetto alla procedura;
3. In caso ve ne sia necessità per rinuncia del mediatore incaricato o in casi eccezionali, l’Organismo può sostituire il mediatore con altro del proprio elenco, previa nomina del Responsabile;
4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l’Organismo provvederà alla sostituzione e contestualmente ne darà comunicazione alle parti;
5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione e nuova nomina di mediatore nell’ambito di un procedimento assegnato al Responsabile dell’Organismo, sulla sostituzione e sulla nuova nomina avrà potere decisionale il mediatore più anziano, espressamente indicato nell’elenco dei mediatori dell’Organismo.

ART. 7 – PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA E RESPONSABILITÀ

1. Agli incontri di mediazione è fatto obbligo alle parti di partecipare personalmente o tramite rappresentanti, diversi dal legale, sempre muniti di specifica delega con i necessari poteri, conferiti in termini di Legge, per poter definire la controversia;
2. In procedimenti la cui natura sia obbligatoria, è d’obbligo che le parti in mediazione siano assistite da un legale;
3. Nei procedimenti la cui natura sia volontaria, non è d’obbligo l’assistenza dei legali di parte, non escludendo la possibilità di permettere loro di intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010;
4. Possono prendere parte agli incontri e pertanto accedere alle sale di mediazione tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, che siano stati espressamente indicati da parte istante in fase di deposito della domanda, salvo nei casi in cui, fatta espressa richiesta al mediatore, ciò non sia espressamente autorizzato e consentito dalla/e contrapposte parte/i coinvolta/e nel procedimento;
5. Salvo diversa ed esplicita comunicazione di diniego, le parti hanno diritto di accesso a tutti gli atti depositati in sede di deposito della domanda ed adesione, quelli depositati in sede di incontro;
6. Le parti hanno l’onere di segnalare quelli che, tra i documenti depositati, debbano essere ritenuti riservati e sottoposti a vincolo di segretezza;
7. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, cartaceo e/o virtuale, all’uopo rubricato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura;
8. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
b. eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
c. il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
d. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di mediazione;
e. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
f. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
g. la determinazione del valore della controversia;
h. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
i. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
j. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
k. ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
9. AccademiADR non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni non riconducibili al comportamento non diligente dell’Organismo stesso, conseguenti a:
a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante.
In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate;
ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione può essere fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione.

ART. 8 – L’INCONTRO DI MEDIAZIONE, DOVERI E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore, dal momento dell’accettazione dell’incarico, è l’unico responsabile del procedimento che gli è stato assegnato;
2. Il mediatore gestisce gli incontri di mediazione, in sede congiunta o separata, nelle forme ritenute più opportune, e se richiesto, anche telematicamente;
3. Il mediatore ha il dovere di considerare tutte le circostanze inerenti al caso e prioritariamente la volontà delle parti, in funzione di trovare una rapida e soddisfacente risoluzione della controversia. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione;
4. In sede antecedente l’incontro preliminare, il mediatore non può contattare autonomamente alcuna parte invitata, se non dopo la formale adesione pervenuta;
5. Nel caso in cui un soggetto invitato, in fase di valutazione inerente all’adesione, contatti la Segreteria per ricevere informazioni in merito al procedimento, la Segreteria trasmetterà tutte le eventuali richieste formulate al mediatore incaricato che, in questo caso, potrà/dovrà contattare la parte agli eventuali recapiti indicati per gestire la fase che precede l’incontro preliminare programmatico, ciò sempre e solo al fine di agevolare la risoluzione della controversia;
6. Non è consentito il rinvio dell’incontro preliminare programmatico se non per giustificato motivo di una o più parti;
7. Nel caso che pervenga adesione al procedimento, con contestuale richiesta di rinvio dell’incontro preliminare, sarà il mediatore incaricato a gestire ogni fase inerente lo stesso rinvio, con attenzione a verificare se sussista giustificato motivo o oggettivo impedimento che autorizzino tale evenienza. di una o più parti;
8. In sede di incontro preliminare il mediatore, identificate le parti presenti, chiarisce loro la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e definisce con le parti il numero dei centri di interesse. Il mediatore, sempre nello stesso incontro, invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con le fasi successive del’incontro, sia congiuntamente che separatamente;
9. L’incontro preliminare tra le parti è fissato entro trenta giorni dal deposito dell’istanza ed ha lo scopo di verificare se sussista la possibilità di affrontare il tentativo di conciliazione. In questa sede il mediatore non entra nel merito della questione ed ha l’obbligo di verbalizzare esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità o meno di dare inizio alla mediazione. Se le parti decidono di porre termine alla procedura radicata durante questo primo incontro, il procedimento si conclude con la redazione di un verbale di esito negativo dell’incontro preliminare. Se in questa sede le parti manifestano la volontà ad entrare in mediazione perché sussistono, anche solo ipoteticamente, le condizioni per pervenire ad una risoluzione della controversia, il mediatore predispone e fa sottoscrivere alle parti un verbale ove le parti danno il consenso alla prosecuzione della mediazione, impegnandosi a versare le indennità dovute. Sottoscritto questo verbale, la procedura di mediazione prosegue secondo modalità e tempistiche che saranno concordate dalle parti ed indicate al mediatore. Nel caso che le parti vogliano dare seguito alla discussione inerente la controversia, entrando nel merito della stessa, sin da quella medesima data e in quella stessa sede, il mediatore dovrà comunque avere prima redatto il verbale di consenso alla prosecuzione ed aver raccolto le necessarie sottoscrizioni;
10. Il mediatore può aggiornare la mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, o documenti necessari e idonei per qualsiasi ragione ad agevolare la risoluzione della controversia;
11. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti, siano essi iscritti negli albi dei consulenti presso lo stesso l’Organismo, o presso i Tribunali. Il loro compenso è interamente a carico delle parti ed è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti, sempre preventivato ed approvato in sede di specifico incontro, cui segue la definitiva nomina;
12. Il mediatore può formulare una proposta in presenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 28/2010, anche in contumacia della parte convenuta;
13. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;
14. ll mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi;
15. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 9 – CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE E VERBALE

1. La mediazione si considera conclusa quando il verbale di chiusura viene depositato dal mediatore incaricato presso la segreteria dell’Organismo. Ogni decorrenza di eventuali termini decorre pertanto da questa data.
2. La redazione del verbale prevede che:
a. le parti abbiano conciliato la controversia;
b. le parti, o una di esse, abbiano manifestato l’impossibilità di conciliare la lite in sede di incontro preliminare di programmazione;
c. le parti, o una di esse, abbiano manifestato l’impossibilità di conciliare la lite avendo dato il consenso alla prosecuzione del procedimento di mediazione, pertanto al termine di un successivo incontro;
d. le parti, o una di esse, abbiano abbandonato il procedimento o che abbiano manifestato palesemente disinteresse per la prosecuzione dello stesso;
3. Di quanto al punto precedente il mediatore ne deve dare atto in apposito processo verbale, poi sottoscritto dalle parti, dagli avvocati che assistono le parti e dal mediatore stesso, il quale ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo;
4. In caso di redazione di un verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione all’incontro preliminare, esso può essere sottoscritto da un mediatore dell’Organismo a tal scopo nominato, su incarico del Responsabile dell’Organismo;
5. Le spese di mediazione sono corrisposte  prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione. Il pagamento delle indennità   in misura non inferiore alla metà è condizione per la prosecuzione della procedura. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art.11 del D.Lgs 28/2010;
6. Al termine di ogni mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, che, opportunamente compilata verrà trasmessa al Responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 10 – RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate;
2. Mediatori, tirocinanti e tutti coloro che prestano il proprio servizio all’interno di AccademiADR non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura;
3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
b. ammissioni fatte dalla controparte;
c. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
a. tutte le parti consentono a derogarvi;
b. sussiste un diverso obbligo di Legge da valutare caso per caso;
c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.

ART. 11 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’

1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione;
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’imporrto è dovuto anche in caso di mancato accordo;
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al decreto;
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d. nelle materie di cui  all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e. deve essere ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato;
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro;
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile;
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
9. Le spese di mediazione sono corrisposte  prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione. Il pagamento delle indennità in misura non inferiore alla metà è condizione per la prosecuzione della procedura. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art.11 del D.Lgs 28/2010;
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo;
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento;
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte;
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo;
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

SPESE DI AVVIO PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO

Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e dalla parte convocata al momento dell’adesione, così come segue:
€ 40,00 + IVA per le liti fino a € 250.000
€ 80,00 + IVA per le liti superiori a € 250.000
Dovranno essere inoltre corrisposte le spese vive documentate (es: convocazione delle parti con
raccomandata a/r etc .) per il servizio di notifica.
L’istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte dell’istante.
In caso di mancato pagamento delle spese di avvio della parte convocata, l’adesione si considera non perfezionata e pertanto AccademiADR provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all’emissione del relativo verbale.
La rinuncia espressa della parte istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio.
Nelle altre ipotesi di pagamento delle spese di avvio del primo incontro si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013.

SPESE DI MEDIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO OLTRE IL PRIMO INCONTRO

Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre l’incontro preliminare, previa sottoscrizione del verbale di consenso alla prosecuzione della procedura, da cui l’impegno al versamento delle indennità dovute. Le spese di mediazione sono corrisposte  prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione. Il pagamento delle indennità  in misura non inferiore alla metà è condizione per la prosecuzione della procedura. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art.11 del D.Lgs 28/2010.

TABELLA FORMULATA CON LA RIDUZIONE PREVISTA PER LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA APPLICATA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE

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MODALITÁ DI PAGAMENTO

I pagamenti possono essere eseguiti:
1. in modalità online tramite la piattaforma AccademiADR;
2. presso la sede di AccademiADR, in contanti, con carta di credito, bancomat o assegno bancario intestato ad AccademiADR Srl;
3. con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Beneficiario: AccademiADR srl
IBAN: IT28X0538711101000003927408
indicando in causale il nominativo della parte per la quale si effettua il pagamento ovvero, in caso di adesione, il numero di protocollo della procedura di mediazione indicato nella lettera di convocazione.
L’avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale.