NOTAIO IN MEDIAZIONE: LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

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L’accordo di conciliazione è l’accordo delle parti a conclusione di un procedimento di mediazione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, documentato in un verbale.
Il D. Lgs. 28/2010 sembra consentire, in omaggio al principio della libertà delle forme, sia che l’accordo di conciliazione venga redatto in seno al processo verbale (art. 11 comma 3) sia che venga ad esso allegato (art. 11 comma 1).
Comunque si proceda si tratta di due atti diversi per la loro natura e la loro funzione.

L’accordo di conciliazione
L’accordo di conciliazione è il negozio di autonomia privata delle parti, con cui queste risolvono la loro controversia, costituendo, modificando o estinguendo loro rapporti patrimoniali.
L’accordo viene raggiunto grazie all’attività del mediatore svolta in seno a un procedimento di mediazione, tuttavia non è redatto dal mediatore, ma dalle parti o dai professionisti da esse incaricati. L’accordo viene sottoscritto dalle parti che sono le uniche destinatarie degli effetti in esso contenuti.

Il verbale di mediazione
Il verbale è una dichiarazione di scienza del mediatore che documenta l’esperimento del procedimento di mediazione e il suo esito.
Il verbale è, quindi, redatto dal mediatore e viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale, poi, certifica l’autografia della sottoscrizione apposta dalle parti sul processo verbale.
Tale certificazione è, com’è stato ormai pacificamente chiarito, una semplice “vera di firma”.
Processo verbale e accordo vengono, quindi, depositati presso la segreteria dell’Organismo di Mediazione (art. 11, comma 1, 3 e 5 del D. Lgs. 28/2010).

NOTAIO IN MEDIAZIONE: QUANDO SERVE?

Per costituire titolo idoneo alla pubblicità in pubblici registri, la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione dev’essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Nonostante l’art. 11 del D. Lgs. 28/2010 richieda l’intervento del notaio per i soli atti previsti dall’art. 2643 C.C., la dottrina ha ormai chiarito che il suo intervento è necessario anche ogni volta che la pubblicità immobiliare relativa a trascrizioni, iscrizioni e annotamenti e la pubblicità commerciale richiedano come titolo idoneo l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

Occorrerà, pertanto, che le sottoscrizioni dell’accordo di conciliazione siano autenticate da un notaio anche, in tutti quei casi che, sebbene non indicati nell’art. 2643, producano in relazione a beni immobili gli effetti menzionati in detto articolo (art. 2645 C.C.) quali a titolo d’esempio: preliminari di compravendita, atti contenenti vincoli di destinazione su immobili (art. 2645 ter C.C.), atti di accettazione di eredità (art. 2648 C.C.), atti relativi a beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 2684 C.C.), cessione di quote di S.r.l. (art. 2470 C.C.), affitti e cessioni di aziende, modifiche ai patti di società.

NOTAIO IN MEDIAZIONE: COSA FA?

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Il controllo di legalità

Prima di procedere all’autenticazione delle sottoscrizioni dell’accordo di conciliazione, il notaio, quale pubblico ufficiale nell’esplicazione della sua funzione di adeguamento, dovrà effettuare i consueti controlli di legalità dell’atto e i consueti controlli sull’identità, la capacità e la legittimazione delle parti, in modo da attribuire la pubblica fede e consentire l’accesso alla pubblicità nei pubblici registri soltanto a titoli veritieri e affidabili.
Quindi verificherà la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico ed effettuerà ad esempio le visure catastali e le verifiche sul regime patrimoniale dei coniugi.
Il controllo di legalità effettuato dal notaio non riguarda il rispetto della disciplina del procedimento di mediazione contenuta nel D. Lgs. 28/2010, pertanto, il notaio potrà, così, procedere all’autenticazione di un accordo di conciliazione anche se questo fosse stato raggiunto dalle parti presso Organismi di mediazione territorialmente incompetenti; anche se una parte o tutte le parti non fossero state assistite da avvocati; anche se procedimento di mediazione avesse avuto una durata superiore a quella prevista dalla legge.
Questo controllo di legalità dovrà essere sempre effettuato dal notaio, anche nel caso in cui, l’accordo fosse stato sottoscritto anche dagli avvocati che hanno assistito le parti nel corso della mediazione e questi avessero attestato e certificato, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 28/2010, che l’accordo è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Infatti, si tratta certamente di controlli finalizzati a due diversi aspetti dell’accordo di conciliazione: il controllo del notaio è finalizzato alla sua pubblicità nei pubblici registri, quello degli avvocati alla sua efficacia esecutiva.

b. L’autentica delle sottoscrizioni del processo verbale

Nel caso di due atti separati, accordo e processo verbale, l’autentica effettuata dal notaio deve seguire le sottoscrizioni apposte dalle parti sull’accordo di conciliazione. Infatti, oggetto di trascrizione e, più in generale, di pubblicità, non può essere il verbale formato dal mediatore che documenta il procedimento di mediazione e il suo esito, ma soltanto l’accordo negoziale di conciliazione con il quale le parti compongono la controversia, disponendo dei loro diritti.
L’accordo deve comunque essere unito al verbale di mediazione così che risulti in modo inequivocabile che sia il risultato di un procedimento di mediazione sia essa volontaria, obbligatoria o delegata da un giudice.
Il legame tra accordo e verbale di mediazione è essenziale ai fini di

– Beneficiare delle agevolazioni fiscali
– Costituire titolo esecutivo per l’esecuzione forzata per consegna o rilascio
– Accertare l’usucapione

Nella pratica

Nel caso che in mediazione venga concluso un negozio che richieda la pubblicità immobiliare o commerciale, il verbale e l’accordo verranno redatti in due originali: un verbale con il relativo accordo verrà depositato presso la segreteria dell’Organismo di mediazione; un verbale con il relativo accordo verranno autenticati dal notaio e conservati nella sua raccolta. In tal caso il notaio provvederà anche alla loro registrazione e trascrizione.
Il notaio, invitato dal mediatore, potrà essere presente all’incontro conclusivo di mediazione e in tal caso l’autentica verrà effettuata direttamente dopo le sottoscrizioni delle parti.
Nel caso, invece, che il notaio intervenga successivamente alla conclusione del procedimento, le parti dovranno nuovamente apporre la loro sottoscrizione alla presenza del notaio.

NOTAIO IN MEDIAZIONE: QUANTO COSTA?

Ai fini della tassazione dell’atto, ai sensi dell’art. 17 commi 2 e 3 del D. Lgs. 28/2010 tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti:

– Dall’importa di bollo
– Da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
– Dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente

Imposte ipotecarie e catastali? Il beneficio è esteso anche a queste imposte.

Un’ipotesi concreta e reale: TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DEL 50% DI UN APPARTAMENTO AL PREZZO DI € 65.000

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