MEDIAZIONE COVID 19

“Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda”
ART. 3 D.L. 6/2020

mediazione covid 19

Che cos’è il servizio di risoluzione delle controversie aziendali pandemiche?

La pandemia di Covid-19 ha causato enormi sconvolgimenti economici in tutto il mondo.

La crisi ha creato un ambiente maturo per le controversie legate ad inadempimenti contrattuali.

Il contenzioso ordinario può essere inadatto o inaccessibile per molte aziende la cui priorità è la conservazione dei rapporti commerciali.

È fondamentale che le aziende possano accedere a un meccanismo per evitare e risolvere le loro controversie in modo efficiente ed economico.

Il Pandemic Business Dispute Solution Service è servizio specializzato che AccademiADR offre alle organizzazioni aziendali.

Il servizio è finalizzato a supportare le imprese che affrontano controversie, o potenziali controversie, derivanti dalla pandemia offrendo un percorso di risoluzione costruttivo e a basso costo che privilegia velocità, convenienza ed efficacia, grazie alla procedura di mediazione.

Panoramica del procedimento mediazione Covid-19

L’obbligatorietà del tentativo di Mediazione Covid -19

Nell’art. 3 DL n.6/2020, con relativi aggiornamenti, si dispone che: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il  preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda.”

Dalla lettura del comma 6 ter  emerge che l’esperimento della mediazione civile sia ora condizione di procedibilità anche per le controversie causate dall’emergenza sanitaria, in materia di obbligazioni contrattuali.

In concreto, dovrà essere tentata la mediazione civile per tutte le liti che sorgeranno in relazione a contratti che non siano stati adempiuti, o non siano stati eseguiti correttamente, a causa della normativa emergenziale.

Dunque, per le controversie di natura contrattuale derivanti dalle disposizioni di “lockdown”,  la procedura di mediazione civile commerciale è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ovvero, prima di rivolgersi al Tribunale Competente è obbligatorio effettuare un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia avanti a un Mediatore Professionista.

A titolo meramente esemplificativo, possiamo menzionare tra le controversie interessate dalla nuova norma quelle in materia di: anticipi per viaggi turistici non svolti, rimborsi per spettacoli non eseguiti, contratti di fornitura non rispettati, consegne di merci in ritardo, etc.

Cosa fare in pratica per attivare una Mediazione Covid-19

  • Prenotazione della mediazione del servizio di risoluzione delle controversie aziendali pandemiche, con il completamento dell’apposito modulo e con il pagamento di € 40,00 +IVA per spese di avvio.
  • La mediazione è un processo flessibile in base al quale un neutrale indipendente lavorerà con le parti per aiutarle a concordare una risoluzione della controversia.
  • Qualsiasi accordo è a discrezione delle parti – il Mediatore non può imporre una soluzione.
  • La mediazione è a tariffa fissa. Paghi solo se la controparte aderisce.
  • Costo della procedura: il costo di una mediazione a tariffa fissa fino a 10 ore è di € 250,00+ IVA  per parte.
  • Il costo include i servizi di un Mediatore professionista,   il contatto iniziale con le parti e il tempo di preparazione e mediazione stesso fino a un massimo di 10 ore in totale, la redazione del verbale di accordo.
  • Le parti si incontrano, online o di persona, con il mediatore in sessioni congiunte e separate.
  • Possiamo organizzare la mediazione entro 48 ore, ma raccomandiamo alle parti di darsi almeno una settimana di preavviso per prepararsi.

Per prepararsi alla mediazione si prega di consultare la pagina:

PREPARARSI ALLA MEDIAZIONE

Per richiedere di utilizzare il servizio di mediazione a tariffa fissa, inviare il modulo di prenotazione della mediazione del servizio di risoluzione delle controversie aziendali pandemiche scaricabile qui.

Per chiedere se il tuo caso è adatto in questo servizio e per essere contattato dal Referente del Servizio compila il modulo.

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