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ISTANZA DI MEDIAZIONE
L’istanza di mediazione è l’atto con cui si avvia il procedimento di mediazione.
La parte che vuole avviare la procedura deve depositare un’istanza di mediazione presso un Organismo di Mediazione territorialmente competente per la controversia, ovvero un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Istanza di mediazione: competenza territoriale
AccademiADR è Organismo di mediazione con sede principale nel Circondario del Tribunale di Bergamo.
AccademiADR ha competenza territoriale nel Circondario dei seguenti Tribunali:
Bergamo – Lecco – Milano – Como – Crema – Brescia – Monza Brianza.
La parte istante deposita l’istanza di mediazione presso la sede principale di AccademiADR, in Bergamo alla Via Nullo 6.
L’istanza di mediazione può essere inviata anche a mezzo pec o depositata telematicamente direttamente dall’Area Riservata previa registrazione.
Ai sensi del D.M. 28/2010, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza di mediazione.
La Segreteria rilascia attestazione dell’avvenuto deposito dell’istanza di mediazione.
Istanza di mediazione: cosa contiene
L’istanza deve indicare l’Organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
E’ possibile preparate l’istanza di mediazione in forma libera o utilizzare i modelli presenti sul nostro sito.
Istanza di mediazione: cosa succede dopo il deposito
Dopo che è stata depositata l’istanza di mediazione, il Responsabile dell’Organismo nomina il mediatore e fissa la data del primo incontro e la Segreteria dell’Organismo convoca la parte chiamata in mediazione invitandola ad aderire al procedimento.
Se la parte chiamata non aderisce all’invito, la mediazione si conclude negativamente con un verbale di mancata adesione.
Se la parte chiamata aderisce all’invito, il mediatore, al primo incontro espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Gli incontri di mediazioni vengono gestiti dal mediatore in sessioni congiunte o in sessioni separate e sono finalizzati alla risoluzione della controversia.
In caso di accordo, la mediazione si conclude con un verbale di accordo, che costituisce titolo esecutivo degli impegni assunti quando sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati.