COSTI  MEDIAZIONE: TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

(LE SPESE SI INTENDONO PER OGNI SINGOLO CENTRO DI INTERESSI)

IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA RIFORMA CARTABIA, ACCADEMIADR CONTINUA AD APPLICARE LA TABELLA DELLE INDENNITA’ GIA’ VIGENTE

Costi mediazione: quanto è dovuto

Ai sensi dell’art. 16 D.M. 180/2010 i costi  della mediazione comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

costi mediazione

Costi mediazione: spese di avvio

Le SPESE DI AVVIO sono versate:

– da parte istante al momento del deposito della domanda

– da parte invitata al momento della adesione al procedimento.

Le spese di avvio sono state quantificate dal Ministero della Giustizia in

€ 40,00 oltre iva, per le controversie il cui valore non supera gli € 250.000

€ 80,00 , oltre iva , per le controversie il cui valore supera gli € 250.000.

Questi costi di mediazione non possono essere modificati dagli Organismi di mediazione e coprono le spese amministrative.

L’Organismo può addebitare le spese vive quali ad esempio il costo delle raccomandate per l’invio in mediazione.

Costi mediazione: le spese di mediazione

Le SPESE DI MEDIAZIONE sono dovute da ciascuna parte e dipendono dal valore della controversia.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono comprensive dell’onorario del mediatore – indipendentemente dal numero degli incontri – e sono dovute se all’esito del primo incontro le parti decidono di dare corso al procedimento di mediazione e prima dell’inizio dell’incontro di mediazione.

Ai sensi dell’art. 8 D.L. 28/2010, durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

In caso di esito negativo dell’incontro preliminare programmatico, ovvero, in caso di mancato consenso delle parti alla prosecuzione dell’incontro di mediazione, nessuna indennità è dovuta all’Organismo di mediazione, se non le spese vive documentate sostenute per le attività inerenti alla notifica della domanda di mediazione.

In caso di esito positivo dell’incontro preliminare programmatico, le spese di mediazione sono dovute e sono da versarsi entro il primo incontro di mediazione.

Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

Costi mediazione: tabelle ministeriali di riferimento

L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, è determinato a norma della medesima tabella A contenuta del D.M. 180/2010.

Tali costi di mediazione

a) possono essere aumentati in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

a) possono essere aumentati in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b) devono essere aumentati in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) devono essere aumentati di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, devono essere ridotti di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti;

e) devono essere ridotte a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .

Costi mediazione: vantaggi fiscali

Il D.Lgs. 28/2010 ha previsto alcuni importanti benefici fiscali:

  • un credito d’imposta relativo alle indennità complessive corrisposte all’Organismo, sino alla concorrenza di € 500,00 in caso di successo della mediazione; in caso di insuccesso il credito d’imposta è ridotto della metà (€ 250,00);
  • l’esenzionedi tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ivi, quindi, le imposte ipotecarie e catastali in caso di accordi aventi ad oggetto immobili e, più in generale, diritti reali;
  • l’esenzione del verbale di accordo dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.