Consulenza tecnica in mediazione

Consulenza tecnica in mediazione: è possibile? Quando e  come viene fatta?

E’ ammissibile la produzione della consulenza tecnica effettuata durante lo svolgimento del procedimento di mediazione nel successivo giudizio civile?

La risposta è: Sì, con equo contemperamento tra l’esigenza di riservatezza e quella di economicità e utilità delle attività che convivono all’interno del  procedimento di mediazione civile e commerciale.

consulenza tecnica in mediazione

Consulenza tecnica in mediazione: aspetti normativi

All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.               

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’Organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’Organismo.

Il mediatore si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.                                                                                   

Consulenza tecnica in mediazione: quando è utile?

La consulenza tecnica in mediazione può rivelarsi uno strumento estremamente utile in questi casi:

  1. quando la concreta possibilità di accordo rischia di sfumare allorquando le parti non siano in grado, nonostante gli elementi emersi e sopra descritti, di convenire sull’estensione, sui confini o comunque sul valore del “bene” e non si riesca ad uscire dall’impasse con il ricorso a strumenti più snelli;
  2. quando la materia del contendere  è caratterizzata da un tasso di tecnicismo tale per cui non se ne può prescindere;
  3. quando il  mediatore, sollecitato dalle parti o da una di esse nella formulazione della proposta, ritenga sia necessario acquisire tale dato tecnico.

Ecco alcuni esempi pratici in cui la consulenza tecnica può servire alle parti e aiutarle a trovare una soluzione equa:

quantificazione del danno alla persona, in caso di responsabilità medica; valore delle singole quote ereditarie nelle controversie divisionali; valorizzazione delle quote societarie; perizia econometrica quando l’istante contesti l’anatocismo bancario/applicazione di interessi oltre il tasso soglia; sfratto per morosità: mediazione demandata dal giudice, ove il conduttore chieda la riduzione del canone per vizi e difetti dell’immobile locato.

Consulenza tecnica in mediazione: è valida e producile nel giudizio?

 

La giurisprudenza si è interrogata su vari aspetti della consulenza tecnica in mediazione, in particolare, della possibilità, in caso in cui non si avvenga a un accordo, di produrla e utilizzarla nel successivo giudizio.

Sono stati individuati tre requisiti che la consulenza tecnica in mediazione deve avere per essere presa in considerazione nell’eventuale giudizio.

  1. IL CONSULENTE DEVE ESSERE ISCRITTO PRESSO GLI ALBI DEL CONSULENTI PRESSO I TRIBUNALI

La scelta del consulente deve ricadere  su quegli  esperti che, in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli albi presso i Tribunali, hanno messo al servizio del Giudice la propria professionalità e competenza.

Nell’accettare l’incarico, il consulente indicherà per iscritto l’assenza di motivi di incompatibilità e rende dichiarazione di imparzialità.

Inoltre, il consulente non potrà raccogliere o riportare dichiarazioni delle parti, salvo espresso consenso di entrambe.

2. LE PARTI ACCONSENTONO ALLA PRODUZIONE DELLA CONSULENZA

Va specificato, nel verbale di mediazione in cui il mediatore conferisce l’incarico al tecnico, se la perizia sarà da ritenersi riservata a producibile il giudizio.

In assenza di specificazione, la Giurisprudenza volge nel senso della producibilità: la stessa, infatti, non è il frutto di dichiarazione ed informazioni di parte, ma dell’elaborazione tecnico-specialistica di un soggetto terzo sulla base di elementi oggettivi.

3. RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Concordare l’elenco della documentazione condivisa tra le parti da sottoporre al CTU, eventualmente anche autorizzandolo a richiedere documentazione ulteriore o eseguire accessi presso gli uffici.

Per rispettare il principio del contraddittorio è necessario prevedere nel verbale la nomina o la possibilità di nomina entro un termine di consulenti di parti, il successivo l’inoltro della bozza di relazione alle parti o ai consulenti nominati   e concessione di un termine per eventuali osservazioni prima del deposito della relazione finale alla Segreteria dell’organismo.

Consulenza tecnica in mediazione: quali sono i vantaggi

Ecco alcuni tra i vantaggi della consulenza tecnica in mediazione:

Le parti potranno sottoporre di comune accordo al consulente i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite;

I costi della consulenza in mediazione sono più vantaggiosi di quelli del giudizio, oltre che prevedibili, anche tenuto conto del fatto che il regolamento di procedura dell’organismo prevede le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti, in linea usualmente con le modeste indennità di mediazione previste per legge e, in termini di convenienza economica, anche alla luce di eventuali convenzioni stipulate dall’organismo

La C.T.M. si adatta ai tempi di svolgimento e conclusione del procedimento di mediazione, che sono disponibili dalle parti e meno formali di quelli di un procedimento giudiziale.

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