IL VESTITO ROVINATO: UN’ APPASIONANTE STORIA DI MEDIAZIONE

PERCHÉ RACCONTARE

UNA STORIA DI MEDIAZIONE

Le storie sono state da sempre usate per educare, ispirare, motivare, mettere in guardia, e quando ancora non c’era la stampa, internet, i social network, servivano per tramandare informazioni importanti di generazione in generazione.

Ancora oggi, a mio parere le storie hanno questa straordinaria valenza, anche se abbiamo ogni mezzo per comunicare informazioni, i nostri pensieri, le nostre idee.

Per questo ho pensato di raccontare i particolari di una storia di mediazione.

 

Ogni mediazione è una storia, è un’ avventura con i suoi eroi o eroine alle prese con un problema che tentano di risolvere in ogni modo.

Come nelle storie ci si appassiona ai personaggi, ci si immedesima, si spera che ce la facciano a raggiungere i loro obiettivi!

Come andrà a finire?

A volte bene, a volte meno bene. Non sempre l’accordo è il finale che si riesce a scrivere.

Certamente ogni avventura di mediazione è un percorso che trasforma le parti e il mediatore: Cenerentola diventa una principessa, il Brutto Anatroccolo diventa Cigno, il Ranocchio diventa un principe.

Anche le parti e il mediatore diventano qualcosa di diverso dopo la mediazione!

La mediazione li trasforma, li rende diversi, forse migliori?

Il fatto

Nell’ottobre del 2019 la sig.ra Francesca consegna alla lavanderia Maria Rosa sas di Mauro, la gonna del suo abito da sposa firmato “F.E.M. Collection” per farla pulire.

Al momento del ritiro notava che le stessa era completamente rovinata: il tessuto era sgualcito a seguito di un lavaggio sbagliato eseguito in acqua anziché a secco, come indicato dall’etichetta.

Il sig. Mauro, titolare della lavanderia, riconosceva il danno causato e si offriva di rimediare e di sua iniziativa, all’insaputa della sig.ra Francesca, sostituì il tessuto della gonna con altro completamente diverso a cui applicava l’etichetta dell’abito originario.

Ritenendo lesi i propri diritti, la sig.ra Francesca si rivolgeva a un avvocato.

La valutazione della procedura di risoluzione della controversia

 

L’avvocato Sara Sandrini esplora con la signora Francesca tutte le alternative possibili.

In primo luogo invia una raccomandata al titolare della Lavanderia Maria Rosa sas, al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla sig. Francesca e quantificati in 4.500,00. La lettera non riceve alcun riscontro.

L’avvocato sconsiglia un giudizio civile stante il valore della causa e i tempi e informa la signora Francesca della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione.

Avvocato e cliente decidono di avvalersi della procedura di mediazione quale ulteriore tentativo prima di una causa civile.

 

La scelta dell’Organismo di mediazione

 

L’avvocato Sandrini si attiva rapidamente per scegliere l’Organismo di mediazione a cui rivolgersi tra quelli accreditati dal ministero. Si informa sul regolamento, sulle indennità da corrispondere, sui mediatori. In base alla legge il ricorrente ha la facoltà di scegliere l’organismo sul territorio nazionale.

La scelta ricade sull’Organismo AccademiADR.

 

Il deposito e l’avvio della procedura di mediazione

L’avvocato Sandrini deposita la domanda di avvio della procedura di mediazione, allegando copia della raccomandata inviata alla lavanderia, copia della dichiarazione sottoscritta dal sig. Mauro che scrive di suo pugno di aver rovinato la gonna e di averla sostituita di sua iniziativa, copia della dichiarazione dell’Atelier Fem Collection che indica quale valore indicativo dell’abito la cifra di € 3.500.

 

 

La nomina del mediatore e la fissazione della data

 

Il responsabile dell’organismo di mediazione nomina un mediatore della propria lista.

La segreteria dell’organismo contatta la Lavanderia Maria Rosa sas di Mauro, e fissa il primo incontro a 15 giorni  dal deposito della domanda di mediazione.

 

I possibili scenari:

mancata partecipazione o partecipazione?

 

A questo punto le possibilità sono due: o il titolare della Lavanderia, il sig Mauro comunica di non partecipare al procedimento di mediazione, e di conseguenza il mediatore redigerà un verbale di mancata comparizione; oppure il sig. Mauro accetta di partecipare al tentativo di conciliazione, pertanto il mediatore procede alla preparazione dell’incontro.

La lavanderia Maria Rosa sas di Mauro, decide di partecipare all’incontro, delegando il sig. Andrea, rappresentante di categoria, depositando il modulo di adesione nel quale dichiara che la sig.ra Francesca richiedeva un secondo lavaggio della gonna che non riusciva e che lui stesso decideva di risolvere il problema con un opportuno intervento a regola d’arte. Inoltre evidenzia il fatto che la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno è elevata rispetto all’effettivo valore dell’abito e ne chiede la visione per un’opportuna valutazione.

 

Lo svolgimento della mediazione:

fasi della mediazione e tecniche utilizzate dal mediatore

Fase preparatoria. Il mediatore  si prepara all’incontro studiando la documentazione depositata dalle parti.

Si tratta evidentemente di una mediazione volontaria.

 

Sessione congiunta iniziale. Nel giorno e all’ora stabilita, il mediatore incontra la sig.ra Francesca accompagnata in mediazione dall’avvocato Sara Sandrini e il sig. Andrea, delegato del sig. Mauro, titolare della Lavanderia Maria Rosa sas di Mauro. Effettuato il discorso introduttivo dove spiega le regole della mediazione, il mediatore lascia la parola alle parti.

La sig.ra Francesca inizia a raccontare l’accaduto mentre butta sul tavolo cinque pezzi di stoffa che è ciò che rimane della gonna del suo abito da sposa e mostra le fotografie del giorno del matrimonio con molto naturale coinvolgimento emotivo.

Dice di aver incaricato la madre di portare a lavare il suo abito da sposa presso una lavanderia di fiducia.

Ritirando l’abito si sono accorte che non era stato lavato bene, alcune macchie erano rimaste sulla gonna, pertanto chiedevano un nuovo lavaggio. Il secondo lavaggio fatto ad acqua sgualciva completamente la gonna e il titolare della lavanderia cercava di rimediare, tagliando la gonna in 5 pezzi per prenderne il modello e cucendone una con altra stoffa applicandovi l’etichetta dell’abito originale.

L’avvocato Sandrini interveniva evidenziando che tale condotta è persino penalmente rilevante.

Ciò che infastidiva di più la sig.ra Francesca era di non essere stata interpellata nel decidere se volere una gonna nuova o tenere quella macchiata.

Il sig. Andrea, esperto in tessuti e rappresentante della categoria per l’attività di lavanderia, poneva sul tavolo una valigetta che conteneva il necessario per testare i tessuti e, infatti, bruciava un pezzo della stoffa sul tavolo per verificare se fosse seta, davanti agli occhi inorriditi della sigra Francesca che vedeva un ulteriore scempio del proprio abito.Il sig. Andrea guardava con interesse le fotografie del matrimonio e ne indicava una in particolare, in cui la signora era ritratta in un prato verde, considerandola la prova che l’abito era stato rovinato dall’erba e dunque difficilmente lavabile.

 

Tecniche del mediatore. In questa fase il mediatore ascolta attivamente, pone domande di chiarimento dando attenzione a entrambe le parti e comincia a cercare spunti per la risoluzione della lite.

Ricalca spesso le frasi dette dalle parti per cercare di avvicinarle e smussare il conflitto e la distanza di comunicazione che c’è tra le parti: Francesca estremamente coinvolta emotivamente e Mauro, che come uomo, non comprende l’attaccamento all’abito del matrimonio.

 

Le sessioni riservate con la sigra Francesca. Dopo la sessione congiunta, il mediatore decide di separare le parti. Il mediatore chiede di parlare liberamente e senza timore, di esprimere i reali interessi, le priorità e i punti deboli da tenere in considerazione in un eventuale giudizio. Le informazioni riferite al mediatore durante la sessione rimangono confidenziali e non vengono rivelate all’altra parte a meno che non vi sia autorizzazione espressa. Durante la sessione la sig.ra Francesca, ancora un po’ scossa, ripete più volte che lei vorrebbe riavere il suo abito da sposa da conservare. Non sembra che un risarcimento monetario le interessi. Emerge che non è in possesso dello scontrino dell’abito in quanto è stato il regalo di una zia. E’ disposta ad accettare un’offerta economica ma non inferiore a 3.000 euro autorizzando il mediatore a riferire tale posizione.

 

Tecniche del mediatore. Il mediatore fa numerose domande per esplorare i reali bisogni della parte Ho ben capito cosa sta chiedendo, ma fatemi intendere perché chiede proprio questo? Cosa pensate che la controparte debba fare per risolvere la situazione? Cosa pensate di fare se la controversia non si risolve oggi? Cerca di verificare possibili soluzioni alternative: eventuale parziale risarcimento attraverso l’utilizzo dei servizi della lavanderia per sé o per altri.

 

Le sessioni riservate con il sig. Andrea. Il sig. Andrea è un esperto e ritiene che Francesca ci voglia guadagnare da questa storia. Ammette tranquillamente, da esperto, che il lavaggio è stato sbagliato, ma evidenzia anche la buona fede del sig. Mauro, non solo, ma da un punto di vista economico non è disposto a sborsare più di € 1.000, pertanto non può arrivare alla somma richiesta di € 3000, anche se inferiore alla richiesta iniziale di € 4.500.

 

Tecniche del mediatore. Il mediatore cerca di verificare altre soluzione alternative attraverso domande. Emerge così che il sig. Andrea sarebbe disposto, per conto del sig. Mauro, ad accompagnare la sigra Francesca presso un Atelier di grande fama e accollarsi le spese del confezionamento di una gonna da sposa che sia simile a quella rovinata, modello, tessuto, colore.

 

Sessione finale congiunta. Alla sigra Francesca viene prospettata una soluzione di questo tipo: confezionamento di una gonna da sposa presso il rinomato Atelier a spese del titolare della lavanderia e risarcimento di € 1.000. Tale proposta risponderebbe all’esigenza di Francesca di avere una gonna d’alta sartoria e all’esigenza di Mauro di non sborsare più di 1.000 euro.

Francesca e il suo avvocato ritengono necessario consultarsi.

 

L’ accordo

 

Le parti, dopo due ore di mediazione, raggiungono un accordo soddisfacente per entrambi. Prima della redazione del verbale discutono delle modalità concrete di esecuzione dell’accordo: modi e termini per il versamento, fissazione della data d’incontro presso l’Atelier.

Il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo redatto dalle parti.

 

Tecniche del mediatore. In questa fase il mediatore si limita ad assistere le parti nella stesura dell’accordo che regolamenterà i loro rapporti futuri riepilogando i termini delle intese raggiunte. Il mediatore sottoscrive il verbale attestando le autografie delle firme apposte in calce dalle parti.

 

Effetti dell’accordo. Ai sensi del decreto legislativo n. 28, art. 12, il verbale può essere omologato su richiesta delle parti con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione dell’ipoteca.

Le parti decidono di non omologare l’accordo e ne danno spontaneo adempimento secondo le modalità e le tempistiche stabilite con soddisfazione reciproca.

 

Riflessioni del mediatore

 

E’ arrivato il momento di riflettere un po’. Come ho già detto è buona pratica cercare di imparare qualcosa da ogni mediazione per migliorare se stessi e il proprio rapporto con gli altri.

La riflessione può avvenire su vari livelli e a questo punto del corso, sei benissimo in grado di analizzare una mediazione a 360°.

  • Riflettiamo sul conflitto. Quali sono le cause del conflitto, come si è evoluto, a che livello era quando le parti hanno incominciato la mediazione.
  • Riflettiamo sulle parti. Chi erano, che esperienza avevamo, che emotività hanno portato in mediazione.
  • Riflettiamo sulla comunicazione. Come comunicavano le parti. E il mediatore. Che tecniche era opportuno utilizzare.
  • Riflettiamo sul negoziato. Le parti sapevano quali erano i loro bisogni o no. E’ difficile individuare i bisogni delle parti. Quando si deve lavorare per portare la negoziazione dalle posizioni agli interessi. Il risultato è win win
  • Riflettiamo sul mediatore. Chi è. Come si è sentito in questa mediazione. Era neutrale. E’ stato utile alle parti.

 

Sono solo alcuni spunti che anche tu puoi prendere per riflettere sulla storia e i suoi protagonisti, ma anche su te stesso, immedesimandoti nelle parti e nel mediatore: come ti senti? Cosa provi? Cosa avresti fatto? Cosa avresti detto?

 

VUOI FARTI UN REGALO DI QUALITA’? DIVENTA MEDIATORE FAMILIARE!

Quante volte, verso fine dicembre, vi siete ritrovati a stilare una lista di obiettivi per il nuovo anno mentre parlavate con amici, parenti, o anche solo tra voi e voi?

Quanti di questi obiettivi siete poi riusciti a mettere effettivamente in pratica?

Se la risposta alla prima domanda è “molte volte” e la risposta alla seconda è “pochi obiettivi”, allora sarai d’accordo con me:
basta coi buoni propositi! E’ tempo di agire!

Pensa a quelle cose che vuoi assolutamente fare per sentirti te stesso, per stare bene e per arrivare alla fine di un altro anno felice che sia trascorso!

Se vuoi aiutare le coppie che intendono separarsi e desiderano concordare le condizioni della separazione, fuori dalle aule dei tribunali, in un ambiente neutro e riservato, decidendo in prima persona quale sarà il futuro proprio e dei propri figli senza lasciarlo fare ad altri;

Se vuoi aiutare tutti coloro che, all’interno della famiglia, vivono un conflitto e vogliono tentare di risolverlo direttamente, senza delegare a ciò l’autorità giudiziaria la quale non può far altro che limitarsi ad un’analisi superficiale e standard di problematiche che invece richiedono per loro natura un’analisi più approfondita e personalizzata;

Se vuoi offrire una possibilità alle coppie in separazione di riorganizzare la propria vita secondo i bisogni reali propri e dei figli;

Allora questa è la tua occasione per iniziare un percorso per diventare MEDIATORE FAMILIARE!

COSA FA IL MEDIATORE FAMILIARE

ll mediatore familiare:

 – accoglie le persone ed il loro disagio;

 – ascolta i bisogni e le esigenze di ciascuno;

 – tiene conto del punto di vista di tutti e ne valorizza le risorse;

 – aiuta le parti a comunicare in maniera rispettosa;

–  stimola le persone a trasformare il conflitto in qualcosa di costruttivo nell’interesse di entrambi e degli eventuali figli;

 – sottolinea l’importanza di decidere del proprio futuro in prima persona;

–  mette al centro della negoziazione l’interesse dei figli;

–  conduce le parti alla ricerca di un accordo personalizzato e vincolante

COSA NON FA IL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare:
–  non parteggia per nessuno perchè è un soggetto terzo che ha una posizione imparziale rispetto agli interessi in gioco;
– non rivela a nessuno ciò che viene a sapere nel corso della mediazione perchè è tenuto al segreto professionale (quindi non può nemmeno rendere testimonianza su tali circostanze);
–  non giudica l’operato delle parti perché il suo compito è accogliere e consigliare, non esprimere valutazioni;
–  non si occupa del passato (che non può essere più modificato) ma lavora sul presente e sul futuro (che sono ancora da costruire);
–  non impone soluzioni pre-confezionate perché il suo obiettivo è ascoltare le parti ed aiutarle a trovare una soluzione personalizzata, giusta per le loro specifiche esigenze;
–   non tenta di riconciliare né di separare i coniugi ma li stimola a capire ciò che realmente vogliono per se stessi e per la loro famiglia;
–   non fa’ terapia di coppia ma aiuta le parti a riorganizzare le loro relazioni.

La Mediazione può aiutare le coppie a comprendere che ci possono essere delle alternative percorribili anche nella gestione della separazione tenendo presente che solo e soltanto i protagonisti sanno cosa è meglio per la riorganizzazione del loro nucleo familiare e che un rapporto genitoriale sano è l’unico modo per offrire ai figli un esempio di responsabilità e regalargli la serenità di cui hanno bisogno e diritto.

Se vuoi diventare mediatore familiare ORA è il tuo momento!

CORSO BIENNALE
DOVE:Bergamo
QUANDO : il sabato a partire da marzo 2019
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MEDIARE O NON MEDIARE: QUESTO E’ IL PROBLEMA!

Come avvocato a volte mi viene chiesto dai potenziali clienti se posso mediare un caso per loro.

Ciò non mi è normalmente possibile se ho già ricevuto informazioni sul caso da loro.

La ragione è che non è possibile per me mediare la controversia senza il consenso delle altre parti, perché come mediatore devo essere completamente imparziale.

Tuttavia, poiché ho avuto tante esperienze di mediazione, incoraggio attivamente la risoluzione delle controversie prendendo in considerazione gli strumenti alternativi al giudizio, o meglio direi complementari, perché mai una procedura ADR si può sostituire al giudizio.

Esistono molti tipi di risoluzione alternativa delle controversie, come ad esempio la negoziazione, la mediazione, l’arbitrato. Alcuni dei vantaggi e degli svantaggi di cui sopra sono i seguenti:

1. Negoziazione I negoziati sono di solito condotti tra le parti, quindi con  meno formalità e può essere utilizzato virtualmente in qualsiasi momento anche se è certamente più efficace all’inizio di una controversia, quando il conflitto è ancora gestibile dalle parti e dai loro avvocati.

2. MediazioneQuesto può essere uno strumento di grande successo per raggiungere un accordo perché il mediatore indipendente può spesso rompere un punto morto quando le parti non possono vedere una via da seguire.

3. Arbitrato  Un’altra opzione è l’arbitrato, in base al quale una terza parte indipendente prende una decisione vincolante per le parti.

4. Med-arb,  E’ un processo di mediazione al termine del quale le parti possono scegliere che il mediatore fornisca una decisione come arbitro.

Conclusione sull’opportunità di mediare o meno: È chiaro che ci sono un certo numero di opzioni da considerare in ogni caso, ma l’ADR dovrebbe essere incoraggiato dal momento che iniziare o continuare  un giudizio ordinario è rischioso e stressante. La tendenza dei tribunali è di penalizzare le parti che non hanno preso in considerazione la risoluzione alternativa delle controversie e quindi è necessaria una buona conoscenza dei sistemi ADR ed esperienza nella scelta del procedimento giusto!

 

Mediazione e Formazione: AccademiADR sbarca a Crema!

AccademiADR sbarca a Crema. La notizia è stata ufficializzata in questi giorni dall’Avv. Alessandra Grassi, responsabile dell’Organismo: “Attendevamo l’accreditamento ufficiale da parte del Ministero della Giustizia per dare questa comunicazione. Crema è un’area che riteniamo rilevante, non solo perchè limitrofa al territorio bergamasco, bensì perché vanta un bacino d’utenza numericamente importante e qualificato. Abbiamo così voluto mettere a disposizione il nostro spazio libero di mediazione, ai professionisti cremaschi che hanno evidenziato e manifestato, in questi primi mesi di attività di AccademiADR, una particolare sensibilità nei confronti delle ADR stesse”. Grazie al contributo dello studio Ferrari e Associati di Lecco è stata individuata per l’incarico di referente la D.ssa Michela Torti, affermata e conosciuta commercialista cremasca, che ha dato sin da subito la sua disponibilità a collaborare con AccademiADR, che ha aperto le porte dei suoi uffici ubicati in via Piacenza 34/a alla mediazione civile e commerciale.

Oltre alle attività di mediazione, anche a Crema, come già nelle altre province ove è presente, AccademiADR significherà anche Formazione, tanto che, già nel giorno dell’inaugurazione, che avrà luogo il giorno 21 aprile, è stato organizzato un evento gratuito, dedicato ai professionisti avvocati sul tema “A.D.R. ISTRUZIONI D’USO PER AVVOCATI”, evento che è già in fase di accreditamento presso il CNF. Per tutte le informazioni si invita a consultare la pagina del sito istituzionale www.accademiadr.it o contattare la segreteria al nr. 035.0800136.

Crisi della giustizia e ADR: se ne parla a Treviglio con AccademiAdr

AccademiAdr, il nuovo O.d.M. ed Ente di Formazione bergamasco iscritto presso il Ministero della Giustizia, ha organizzato un convegno sul tema “Le nuove frontiere della giustizia alternativa” che avrà luogo a Treviglio (Bg) presso la sede di Qcom, partner dell’iniziativa e che nell’occasione farà da padrone di casa. Quello che si preannuncia un importante momento di confronto sul tema, grazie agli interventi di importanti specialisti, prevede la partecipazione di professionisti del settore ed importanti rappresentanti di aziende locali. E’ un dato di fatto come il tema trattato susciti oramai notevole interesse. Non si parlerà solo della crisi della giustizia ordinaria e dell’interazione che le ADR hanno fattivamente con il sistema aziendale italiano, considerato il crescendo che ha per assoluto protagonista la Mediazione civile e commerciale, ma verrà data particolare evidenza anche a tutte le forme alternative di risoluzione dei conflitti di cui spesso non si parla e di cui, purtroppo, si ignora l’efficacia. Sotto l’occhio vigile della Responsabile dell’Organismo e dell’Ente AccademiAdr, l’avv. Alessandra Grassi del Foro di Bergamo, che interverrà sul tema “La crisi della giustizia ordinaria e i metodi alternativi delle controversie”, interverranno in primis l’avv. Elena Pegoraro, del Foro di Milano, che relazionerà su “La Mediazione una strategia per risolvere i conflitti”. E’ poi previsto l’autorevole intervento del Dott. Massimiliano Ferrari che metterà a fuoco la mediazione aziendale, cui seguirà il Dott. Emanuele Comi, esperto in economia, che ci fornirà un quadro generale sulla mediazione tributaria. L’avv. Zaira Pagliara, del Foro di Milano, introdurrà gli intervenuti sul tema specifico della mediazione scolastica, mentre verrà aperta una particolare finestra sul mondo della mediazione familiare grazie all’intervento dell’avv. Alessandro Pedone del Foro di Bergamo. Di tutt’altra natura sarà infine il focus dedicato alla mediazione sportiva, grazie all’intervento del Dott. Massimiliano Mariano, esperto della materia e già membro della commissione disciplinare della F.i.g.c., che ci illustrerà l’applicazione delle ADR in ambito sportivo. Tutte ADR che stanno prendendo sempre più campo nel panorama delle forme alternative alla giustizia ordinaria e che AccademiAdr sta sviluppando e diffondendo con grande impegno.

Quindi per questo evento l’appuntamento è per il giorno 21 marzo alle ore 15:00, presso gli uffici della Qcom in via Roggia Vignola n. 9, a Treviglio.

L’evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo ai fini della formazione obbligatoria avvocati.

Per ogni informazione su eventi e corsi consultare la pagina dedicata sul sito www.accademiadr.it

Avvocati in mediazione: negata l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (Trib. di Roma 18/01/2018)

(commento alla pronuncia del Trib. di Roma del 11.02.2018)

di F. Perelli

E’ proprio vero: in ambito di media-conciliazione non si finisce mai di imparare e, spesso, di rimanere perplessi: è inammissibile il patrocinio a spese dello Stato per quelle attività di difesa svolte nei procedimenti di mediazione, anch’essa fosse a carattere obbligatorio. Chiarissimo il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma  in data 11 gennaio 2018, a firma del Presidente, in cui si definisce l’orientamento su una questione di grande importanza e sulla quale il legislatore non ha mai fatto alcuna chiarezza. Il Tribunale esclude la possibilità di estensione del patrocinio a spese dello stato ai procedimenti di mediazione obbligatoria.

Nel caso in questione l’avvocato difensore aveva fatto istanza di liquidazione dei compensi inerenti l’assistenza svolta in fase di mediazione, a carattere obbligatorio, e nello specifico trattavasi di un professionista il cui cliente era stato ammesso al gratuito patrocinio. La procedura si era chiusa con un accordo fra le parti, e ritenevasi, data la natura (materia condominiale – impugnazione delibera assembleare) fase prodromica al giudizio.

Il Tribunale di Roma, ha rigettato l’istanza, escludendo l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all’attività di assistenza nei procedimenti di mediazione obbligatoria, rilevando che in assenza di norme specifiche (in mediazione si prevede l’applicazione del gratuito patrocinio esclusivamente esonerando il cliente dalle spese eventualmente dovute all’Odm), si debba far riferimento in maniera letterale all’art. 75, D.P.R. n. 115/02, (Testo unico in materia di spese di giustizia) dal quale si evince che la procedura di mediazione, per quanto obbligatoria, non può considerarsi strumentale all’instaurazione di un contenzioso (anzi tende ad evitarlo) e che non esiste norma nè legge che preveda le spese a carico dello Stato.

In poche parole, sulla base di questa pronuncia il patrocinio a spese dello Stato non si applica all’attività del legale che abbia fornito assistenza poiché ciò non ha alcuna connessione con l’attività giudiziale.

Tutto ciò  lascia a dir poco perplessi: quale avvocato già iscritto alle liste per il gratuito patrocinio, assumerebbe un incarico di assistenza in mediazione e quale interesse avrebbero a “mettere in campo” una pratica collaborativa tesa al raggiungimento di un accordo tra le parti, comportando ciò l’ottenimento di un compenso zero (cosa che invece in giudizio non avverrebbe)?

Questa pronuncia del Presidente del Tribunale di Roma sembra andare contro corrente alla filosofia del legislatore e rispetto a un sistema nel quale si dovrebbe caldeggiare l’approccio alla mediazione, ovvero dare l’opportunità di definire le proprie liti, dare il diritto di difesa ed assistenza a chi, pur avendo i requisiti per usufruirne i benefici, non potrebbe avvalersene.

Chissà cosa ne penserà il legislatore di questa pronuncia. Forse sarebbe opportuna una celere presa di posizione che faccia chiarezza sull’argomento.

Se mai ci sarà.

Fp.

Scarica il testo del provvedimento:

Tribunale di Roma del 11/01/2018

 

AccademiAdr: a Bergamo i mediatori si aggiornano

Per la fine del mese di gennaio, esattamente per le date del 26 e del 27, AccademiAdr ha organizzato un evento dedicato alla figura professionale del Mediatore civile e commerciale: un corso di aggiornamento della durata di 18 ore, obbligatorio ai sensi del DM 180/10 e ss.mm.ii.

Il corso avrà luogo presso la sede di AccademiAdr ed è a numero chiuso. Ciò al fine di proporre un prodotto formativo concreto ed altamente performante, potendo contare sulla preparazione dell’avv. prof. Francesca Locatelli, Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione, e dell’avv. Alessandra Grassi, formatore accreditato dal Ministero e Responsabile del neonato Organismo di Mediazione bergamasco.

Alla luce della recente giurisprudenza in materia di media-conciliazione, sono tante le tematiche che verrano trattate ed analizzate, tanto da poter già ritenere che avranno vita due giornate di studio di assoluto valore professionale e formativo.

Oltre all’accreditamento presso il Ministero ai fini della formazione Mediatori, anche il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergamo ha accreditato l’evento con il riconoscimento di nr. 9 crediti validi ai fini della formazione continua avvocati.

Per ogni info si rimanda il lettore alla pagina www.accademiadr.it/formazione-mediatori/

Mediazione in appello disposta dal giudice: avverata la condizione di procedibilità se presenti personalmente le parti

(CORTE APPELLO DI NAPOLI, SEZ. VII, ORD. 23 NOVEMBRE 2017)

Di grande interesse in campo di mediazione civile e commerciale risulta essere la pronuncia di un’ordinanza da parte della 7ma Sezione della Corte di Appello di Napoli del 23 novembre 2017.

Emerge innanzi tutto che, sulla base dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010, il giudice dell’appello può disporre l’esperimento della procedura di mediazione, senza tener conto dello svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio. L’ordinanza ricorda alle parti che per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessaria la presenza personale delle parti, specificando che le stesse non potranno limitarsi ad una comparizione formale: la mancata o irrituale partecipazione delle parti senza giustificato motivo, obbligatoria o demandata, incide sulla procedibilità della domanda, anche proposta con l’atto di appello, sino a comportare la condanna al versamento della sanzione prevista, pari all’importo del contributo unificato.

In particolare poi nell’ordinanza, il giudice dell’appello obbliga le parti, per incentivarle ulteriormente a compiere un reale tentativo di conciliazione, ad informare la Corte dell’esito della procedura mediante nota, da depositare unitamente al verbale di mediazione almeno 30 gg. Antecedenti l’udienza successiva, che potrà contenere anche eventuali proposte conciliative, così da permettere di valutare la condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.

Questo provvedimento è la conferma di come l’istituto della mediazione debba essere considerato quell’utile strumento attraverso il quale, se effettivamente e concretamente approcciato ed usufruito, poter migliorare l’efficacia del sistema giudiziario tutto.

 

Fatta chiarezza in materia di spese di avvio, fissate in € 40,00/80,00 oltre Iva

Bergamo, 6 dicembre 2017.

Le spese di avvio dei procedimenti di mediazione sono fissate in € 40,00 euro per le mediazioni di valore fino ad € 250.000, ovvero in € 80,00 oltre Iva per quelle di valore superiore, così come previsto dal DM 180/2010. In relazione alla materia abbiamo posto una domanda chiarificatoria direttamente al Ministero della Giustizia (Dipartimento Affari di Giustizia). La derogabilità verso il basso è espressamente limitata alle sole spese di mediazione, considerando per spese le indennità indicate in tabella ministeriale. La risposta al quesito posto spiega le motivazioni per cui non è possibile, ad esempio, determinare le spese di avvio in € 30,00 oltre Iva, così come addirittura previsto dal Regolamento di un altro Odm:

Quando l’art. 16, comma 14, del DM 180/2010, consente la derogabilità verso il basso degli importi minimi delle indennità, sembra riferirsi unicamente alle spese di mediazione, non anche alle spese di avvio che, dunque, non solo non possono essere ridotte, ma neanche eliminate del tutto”.

Chiarezza, almeno in materia di spese di avvio, è fatta.

AccademiAdr