Avvocati in mediazione: negata l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (Trib. di Roma 18/01/2018)

(commento alla pronuncia del Trib. di Roma del 11.02.2018)

di F. Perelli

E’ proprio vero: in ambito di media-conciliazione non si finisce mai di imparare e, spesso, di rimanere perplessi: è inammissibile il patrocinio a spese dello Stato per quelle attività di difesa svolte nei procedimenti di mediazione, anch’essa fosse a carattere obbligatorio. Chiarissimo il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma  in data 11 gennaio 2018, a firma del Presidente, in cui si definisce l’orientamento su una questione di grande importanza e sulla quale il legislatore non ha mai fatto alcuna chiarezza. Il Tribunale esclude la possibilità di estensione del patrocinio a spese dello stato ai procedimenti di mediazione obbligatoria.

Nel caso in questione l’avvocato difensore aveva fatto istanza di liquidazione dei compensi inerenti l’assistenza svolta in fase di mediazione, a carattere obbligatorio, e nello specifico trattavasi di un professionista il cui cliente era stato ammesso al gratuito patrocinio. La procedura si era chiusa con un accordo fra le parti, e ritenevasi, data la natura (materia condominiale – impugnazione delibera assembleare) fase prodromica al giudizio.

Il Tribunale di Roma, ha rigettato l’istanza, escludendo l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all’attività di assistenza nei procedimenti di mediazione obbligatoria, rilevando che in assenza di norme specifiche (in mediazione si prevede l’applicazione del gratuito patrocinio esclusivamente esonerando il cliente dalle spese eventualmente dovute all’Odm), si debba far riferimento in maniera letterale all’art. 75, D.P.R. n. 115/02, (Testo unico in materia di spese di giustizia) dal quale si evince che la procedura di mediazione, per quanto obbligatoria, non può considerarsi strumentale all’instaurazione di un contenzioso (anzi tende ad evitarlo) e che non esiste norma nè legge che preveda le spese a carico dello Stato.

In poche parole, sulla base di questa pronuncia il patrocinio a spese dello Stato non si applica all’attività del legale che abbia fornito assistenza poiché ciò non ha alcuna connessione con l’attività giudiziale.

Tutto ciò  lascia a dir poco perplessi: quale avvocato già iscritto alle liste per il gratuito patrocinio, assumerebbe un incarico di assistenza in mediazione e quale interesse avrebbero a “mettere in campo” una pratica collaborativa tesa al raggiungimento di un accordo tra le parti, comportando ciò l’ottenimento di un compenso zero (cosa che invece in giudizio non avverrebbe)?

Questa pronuncia del Presidente del Tribunale di Roma sembra andare contro corrente alla filosofia del legislatore e rispetto a un sistema nel quale si dovrebbe caldeggiare l’approccio alla mediazione, ovvero dare l’opportunità di definire le proprie liti, dare il diritto di difesa ed assistenza a chi, pur avendo i requisiti per usufruirne i benefici, non potrebbe avvalersene.

Chissà cosa ne penserà il legislatore di questa pronuncia. Forse sarebbe opportuna una celere presa di posizione che faccia chiarezza sull’argomento.

Se mai ci sarà.

Fp.

Scarica il testo del provvedimento:

Tribunale di Roma del 11/01/2018

 

AccademiAdr: a Bergamo i mediatori si aggiornano

Per la fine del mese di gennaio, esattamente per le date del 26 e del 27, AccademiAdr ha organizzato un evento dedicato alla figura professionale del Mediatore civile e commerciale: un corso di aggiornamento della durata di 18 ore, obbligatorio ai sensi del DM 180/10 e ss.mm.ii.

Il corso avrà luogo presso la sede di AccademiAdr ed è a numero chiuso. Ciò al fine di proporre un prodotto formativo concreto ed altamente performante, potendo contare sulla preparazione dell’avv. prof. Francesca Locatelli, Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione, e dell’avv. Alessandra Grassi, formatore accreditato dal Ministero e Responsabile del neonato Organismo di Mediazione bergamasco.

Alla luce della recente giurisprudenza in materia di media-conciliazione, sono tante le tematiche che verrano trattate ed analizzate, tanto da poter già ritenere che avranno vita due giornate di studio di assoluto valore professionale e formativo.

Oltre all’accreditamento presso il Ministero ai fini della formazione Mediatori, anche il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergamo ha accreditato l’evento con il riconoscimento di nr. 9 crediti validi ai fini della formazione continua avvocati.

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Mediazione in appello disposta dal giudice: avverata la condizione di procedibilità se presenti personalmente le parti

(CORTE APPELLO DI NAPOLI, SEZ. VII, ORD. 23 NOVEMBRE 2017)

Di grande interesse in campo di mediazione civile e commerciale risulta essere la pronuncia di un’ordinanza da parte della 7ma Sezione della Corte di Appello di Napoli del 23 novembre 2017.

Emerge innanzi tutto che, sulla base dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010, il giudice dell’appello può disporre l’esperimento della procedura di mediazione, senza tener conto dello svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio. L’ordinanza ricorda alle parti che per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessaria la presenza personale delle parti, specificando che le stesse non potranno limitarsi ad una comparizione formale: la mancata o irrituale partecipazione delle parti senza giustificato motivo, obbligatoria o demandata, incide sulla procedibilità della domanda, anche proposta con l’atto di appello, sino a comportare la condanna al versamento della sanzione prevista, pari all’importo del contributo unificato.

In particolare poi nell’ordinanza, il giudice dell’appello obbliga le parti, per incentivarle ulteriormente a compiere un reale tentativo di conciliazione, ad informare la Corte dell’esito della procedura mediante nota, da depositare unitamente al verbale di mediazione almeno 30 gg. Antecedenti l’udienza successiva, che potrà contenere anche eventuali proposte conciliative, così da permettere di valutare la condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.

Questo provvedimento è la conferma di come l’istituto della mediazione debba essere considerato quell’utile strumento attraverso il quale, se effettivamente e concretamente approcciato ed usufruito, poter migliorare l’efficacia del sistema giudiziario tutto.