Procura mediazione: quale serve?

La presenza personale delle parti è un elemento essenziale per la buona riuscita della procedura di mediazione.

Per agevolare la partecipazione personale delle parti, andando incontro alle esigenze organizzative quotidiane di tutti, AccademiADR, Organismo di Mediazione a Bergamo, Brescia, Crema, Como, Monza, Lecco e Milano,  si è dotata di strumenti idonei per esperire i procedimenti di mediazione online con procedura autorizzata dal Ministero della Giustizia con specifico Regolamento.

E’ possibile dare una procura per la mediazione, ovvero delegare un’altra persona o il proprio avvocato a partecipare?

Procura mediazione: cosa dice la Corte di Cassazione

procura mediazione

La mediazione è maturata molto dal marzo del 2010, quando è entrata a far parte del nostro ordinamento, e oggi offre una serie di vantaggi decisivi per la risoluzione dei conflitti sia per il cliente sia per l’avvocato.

Passo dopo passo, il legislatore ha posto le giuste strutture per lo sviluppo della mediazione definendone la natura e il ruolo del mediatore e degli avvocati e delle parti.

I commentatori e i giudici hanno cominciato a pronunciarsi per colmare le note lacune legislative ed eccoci inevitabilmente approdati in Corte di Cassazione.

Ecco i  tre principi della pronuncia 8473-2019 che la Corte ha così enunciato:

  1. nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs 28/2010 è necessaria la comparizione personale della parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
  2. nella comparizione obbligatoria avanti al mediatore, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
  3.  la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

Procura sostanziale mediazione: fac simile

Ecco un esempio pratico di procura sostanziale che si può utilizzare nella procedura di mediazione.

 

PROCURA SOSTANZIALE PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

 

Il sottoscritto/a ________________________________ c.f. __________________________ nato/a a __________________________________________ (_____) il ___/___/________ e residente a ___________________________ (____) alla via _________________________________ n. ________ in qualità di __________________________________________________________________________ dell’impresa/società/ente________________________________, p.iva _________________________, con sede in ____________________________ (_____), alla via __________________________ n. ____

 

conferisce procura speciale a

___________________________________ c.f. _____________________________ nato/a a _______________________________ (_____) il ___/___/_______ e residente a ___________________________ (____) alla via __________________________________ n. ________

affinché in suo nome, in sua vece e per suo conto intervenga avanti l’Organismo di mediazione AccademiADR nel procedimento di mediazione n. ____/_______, instaurato da ____________________________________________________________________________________

nei confronti di _______________________________________________________________________

ed avente ad oggetto
(specificare dettagliatamente l’oggetto della mediazione)_______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

conferendo al nominato procuratore ogni più ampio potere, compresi quelli di promuovere la mediazione / aderire alla procedura di mediazione, intervenire al primo incontro e agli eventuali successivi, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, pagare ed incassare somme, pagare gli oneri dovuti all’Organismo, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell’esecuzione dell’accordo, assumere obblighi di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento qualora vi sia l’accordo di tutte le parti del procedimento.

All’uopo, si dichiara che il nominato procuratore è completamente a conoscenza dei fatti e, pertanto, gli si conferisce espressamente il pieno potere di disporre dei diritti sostanziali che sono oggetto della richiamata procedura di mediazione e fare tutto quanto altro utile ed opportuno per il buon fine di questa procura.

Il tutto con promessa di rato e valido e sotto gli obblighi di legge.

Autorizza il procuratore e l’Organismo di Mediazione incaricato al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

 

 

_______________________, lì _____________

 

All.: fotocopia documento identità del delegante

Consulenza tecnica in mediazione

Consulenza tecnica in mediazione: è possibile? Quando e  come viene fatta?

E’ ammissibile la produzione della consulenza tecnica effettuata durante lo svolgimento del procedimento di mediazione nel successivo giudizio civile?

La risposta è: Sì, con equo contemperamento tra l’esigenza di riservatezza e quella di economicità e utilità delle attività che convivono all’interno del  procedimento di mediazione civile e commerciale.

consulenza tecnica in mediazione

Consulenza tecnica in mediazione: aspetti normativi

All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.               

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’Organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’Organismo.

Il mediatore si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.                                                                                   

Consulenza tecnica in mediazione: quando è utile?

La consulenza tecnica in mediazione può rivelarsi uno strumento estremamente utile in questi casi:

  1. quando la concreta possibilità di accordo rischia di sfumare allorquando le parti non siano in grado, nonostante gli elementi emersi e sopra descritti, di convenire sull’estensione, sui confini o comunque sul valore del “bene” e non si riesca ad uscire dall’impasse con il ricorso a strumenti più snelli;
  2. quando la materia del contendere  è caratterizzata da un tasso di tecnicismo tale per cui non se ne può prescindere;
  3. quando il  mediatore, sollecitato dalle parti o da una di esse nella formulazione della proposta, ritenga sia necessario acquisire tale dato tecnico.

Ecco alcuni esempi pratici in cui la consulenza tecnica può servire alle parti e aiutarle a trovare una soluzione equa:

quantificazione del danno alla persona, in caso di responsabilità medica; valore delle singole quote ereditarie nelle controversie divisionali; valorizzazione delle quote societarie; perizia econometrica quando l’istante contesti l’anatocismo bancario/applicazione di interessi oltre il tasso soglia; sfratto per morosità: mediazione demandata dal giudice, ove il conduttore chieda la riduzione del canone per vizi e difetti dell’immobile locato.

Consulenza tecnica in mediazione: è valida e producile nel giudizio?

 

La giurisprudenza si è interrogata su vari aspetti della consulenza tecnica in mediazione, in particolare, della possibilità, in caso in cui non si avvenga a un accordo, di produrla e utilizzarla nel successivo giudizio.

Sono stati individuati tre requisiti che la consulenza tecnica in mediazione deve avere per essere presa in considerazione nell’eventuale giudizio.

  1. IL CONSULENTE DEVE ESSERE ISCRITTO PRESSO GLI ALBI DEL CONSULENTI PRESSO I TRIBUNALI

La scelta del consulente deve ricadere  su quegli  esperti che, in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli albi presso i Tribunali, hanno messo al servizio del Giudice la propria professionalità e competenza.

Nell’accettare l’incarico, il consulente indicherà per iscritto l’assenza di motivi di incompatibilità e rende dichiarazione di imparzialità.

Inoltre, il consulente non potrà raccogliere o riportare dichiarazioni delle parti, salvo espresso consenso di entrambe.

2. LE PARTI ACCONSENTONO ALLA PRODUZIONE DELLA CONSULENZA

Va specificato, nel verbale di mediazione in cui il mediatore conferisce l’incarico al tecnico, se la perizia sarà da ritenersi riservata a producibile il giudizio.

In assenza di specificazione, la Giurisprudenza volge nel senso della producibilità: la stessa, infatti, non è il frutto di dichiarazione ed informazioni di parte, ma dell’elaborazione tecnico-specialistica di un soggetto terzo sulla base di elementi oggettivi.

3. RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Concordare l’elenco della documentazione condivisa tra le parti da sottoporre al CTU, eventualmente anche autorizzandolo a richiedere documentazione ulteriore o eseguire accessi presso gli uffici.

Per rispettare il principio del contraddittorio è necessario prevedere nel verbale la nomina o la possibilità di nomina entro un termine di consulenti di parti, il successivo l’inoltro della bozza di relazione alle parti o ai consulenti nominati   e concessione di un termine per eventuali osservazioni prima del deposito della relazione finale alla Segreteria dell’organismo.

Consulenza tecnica in mediazione: quali sono i vantaggi

Ecco alcuni tra i vantaggi della consulenza tecnica in mediazione:

Le parti potranno sottoporre di comune accordo al consulente i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite;

I costi della consulenza in mediazione sono più vantaggiosi di quelli del giudizio, oltre che prevedibili, anche tenuto conto del fatto che il regolamento di procedura dell’organismo prevede le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti, in linea usualmente con le modeste indennità di mediazione previste per legge e, in termini di convenienza economica, anche alla luce di eventuali convenzioni stipulate dall’organismo

La C.T.M. si adatta ai tempi di svolgimento e conclusione del procedimento di mediazione, che sono disponibili dalle parti e meno formali di quelli di un procedimento giudiziale.

Negoziazione assistita e mediazione

Negoziazione e mediazione civile commerciale: due strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Oggi è possibile risolvere una controversia senza andare in Tribunale, grazie alle procedure che sono ” alternative” al giudizio ordinario in cui un giudice decide il torto e la ragione.

Negoziazione Assistita e Mediazione a confronto

negoziazione-assistita-e-mediazione

Se  pensi che per risolvere un problema l’unica strada sia quella di andare in Tribunale spendendo tanti soldi e perdendo tanto tempo, allora leggi questo articolo perché non è davvero così: oggi puoi evitare di andare in tribunale!

Con lo scopo di  ridurre l’enorme arretrato dei tribunali, gli ultimi governi hanno introdotto nuovi strumenti per favorire la risoluzione alternativa delle cause in via transattiva prima ancora del loro insorgere.

E’ possibile ottenere accordi preventivi tra le parti in lite, grazie all’aiuto di mediatori specializzati o di dei relativi avvocati avviando procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

In alcuni casi, prima di iniziare una causa è addirittura obbligatorio avviare una trattativa con la controparte per cercare un accordo.

Se il tentativo di trattativa non viene fatto:

–        È impossibile rivolgersi dopo al giudice perchè è una “condizione di procedibilità”);

–        partecipare solo formalmente alla procedura o rifiutare di partecipare senza un giustificato motivo a sarà un comportamento di cui il giudice verrà dopo messo a conoscenza e di cui terrà conto ai fini di una eventuale condanna al pagamento delle spese processuali.

Le principali procedure di risoluzione delle controversie da seguire obbligatoriamente, senza andare in Tribunale sono due:

  1. la mediazione civile commerciale
  2. la negoziazione assistita dagli avvocati.

Questi obblighi non sussistono per tutti i tipi di cause, ma solo per alcuni: ossia, in determinati casi è necessario attivare la mediazione civile commerciale e in altri la negoziazione assistita.

Mediazione civile obbligatoria

La mediazione obbligatoria impone, a chi vuol intraprendere una causa, di rivolgersi prima a un Organismo di Mediazione situato nella città ove si trova il tribunale competente a decidere la specifica controversia.

Rivolgendosi ad un Organismo di mediazione, le parti con i loro avvocati, con calma e serenità cercano una soluzione soddisfacente, alla presenza di un mediatore, neutrale e imparziale che, in totale riservatezza, aiuta le parti nel percorso conciliativo a ritrovare quel dialogo che possa permettere di individuare rapidamente la risoluzione al conflitto, formalizzandola con un verbale.

Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati alla presenza del mediatore ha lo stesso valore della sentenza ottenuta dal giudice dopo anni di causa.

Negoziazione assistita obbligatoria

La negoziazione assistita obbligatoria, invece, si svolge all’interno dello studio degli avvocati.

Il legale di chi intende agire in giudizio invia, prima di iniziare il giudizio, una comunicazione all’altra parte invitandola a firmare una convenzione di negoziazione assistita finalizzata a raggiungere un accordo, evitando la causa, in cui si stabiliscono le modalità da seguire durante la procedura di risoluzione della controversia. Se entro 30 giorni non si riceve risposta o la risposta, nel medesimo termine, è negativa, allora la parte è libera di avviare l’azione giudiziale. Diversamente, si proseguirà nel cammino definito dagli avvocati e rivolto alla firma dell’accordo.

Negoziazione assistita e mediazione: qual’è preferibile?

 

E’ chiaro che la differenza fondamentale tra queste due procedure di risoluzione alternativa delle controversie è la presenza di un professionista specializzato: il mediatore civile.

La Corte Costituzionale, con pronuncia 97 del 2019, pubblicata il 18 aprile 2019 ha enunciato che :

la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata”

Leggi la sentenza completa: Sentenza Corte Costituzionale

Vuoi ricercare altre sentenze? Corte Costituzionale

La mediazione civile commerciale e la negoziazione assistita, sono procedure di risoluzione alternativa delle controversie che possono essere attivate non solo nei casi in cui è obbligatorio.

Le parti, infatti, possono rivolgersi a un Organismo di mediazione in tutti i casi in cui si debba risolvere un problema che abbia come oggetto dei diritti disponibili.

Vuoi maggiori informazioni per depositare la tua domanda di mediazione?

Avvia una mediazione 

CLIENTI CHE NON PAGANO? ECCO LE STRATEGIE MESSE A PUNTO DALLA BUSINESS COMMUNITY!

 

 

Quando lavori con un cliente, ti aspetti di essere pagato per il servizio che hai offerto.

Tante persone quando vanno dal dentista, finita la pulizia dei denti, pagano; vanno al supermercato e fatta la spesa, pagano! Eppure è sorprendente che queste stesse persone pensano che l’avvocato debba e possa aspettare prima di essere pagato!

Ma cosa succede quando quei pagamenti sono in ritardo o non arrivano affatto?

 

Sono Alessandra Grassi e sono un avvocato.

 

Il ritardo nei pagamenti è purtroppo piuttosto comune e, quindi, sono andata alla ricerca di una risposta a questo problema per aiutare i colleghi che fanno parte del programma di Avvocato in rete ( https://www.avvocatoinrete.com) ad affrontarlo!

Sfortunatamente, molti clienti che incontrano difficoltà finanziarie si scusano e promettono pagamenti che in seguito non riescono a consegnare o iniziano a nascondersi dal loro avvocato.

Allora come fare per prevenire queste situazioni?

Fortunatamente, ci sono dei passaggi per aiutarti a gestire e persino prevenire il problema.

Bhè la verità è che a meno che tu non sia disposto ad affrontare un iter legale piuttosto lungo e costoso per ottenere ciò che ti è dovuto, la soluzione migliore è quella di cooperare con i tuoi clienti per evitare che si verifichi un ritardo nel pagamento…o peggio ancora che spariscano!

Ti sembra una cosa impossibile? Inutile? Faticosa? Da “deboli”?

Io ho preparato questo mini report in cui ho riassunto le 6 strategie elaborate nella Business Community per  adattarle allo studio legale ( www.business.com).

Leggi quali sono le scelte strategiche del top management delle grandi aziende per fare in modo di essere pagati puntualmente, leggerlo non ti costa nulla…e forse potrai trovare qualche suggerimento che potrebbe aiutarti a cambiare le cose.

Provare a mettere in atto queste strategie non ti costa nulla…e funzionano…hanno funzionato già per tanti e probabilmente possono funzionare anche per te.

E’ importante avere delle strategie preventive e delle strategie di follow-up per i clienti che non pagano.

Fammi sapere cosa ne pensi scrivendomi a info@avvocatoinrete.como sulla pagina facebook

Mi aiuterà a implementare il programma di Avvocato in rete per aiutare altri colleghi.

Ti invito, quindi,  a scoprire un nuovo modo di lavorare per attrarre e mantenere eticamente clienti di qualità sfruttando le nuove frontiere tecnologiche e gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie su

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Entra nel programma professionale di Avvocato in rete pensato, studiato e realizzato da avvocati per avvocati seriamente intenzionati a vincere le sfide della digital society.

Scarica qui il repor gratuito:

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VUOI FARTI UN REGALO DI QUALITA’? DIVENTA MEDIATORE FAMILIARE!

Quante volte, verso fine dicembre, vi siete ritrovati a stilare una lista di obiettivi per il nuovo anno mentre parlavate con amici, parenti, o anche solo tra voi e voi?

Quanti di questi obiettivi siete poi riusciti a mettere effettivamente in pratica?

Se la risposta alla prima domanda è “molte volte” e la risposta alla seconda è “pochi obiettivi”, allora sarai d’accordo con me:
basta coi buoni propositi! E’ tempo di agire!

Pensa a quelle cose che vuoi assolutamente fare per sentirti te stesso, per stare bene e per arrivare alla fine di un altro anno felice che sia trascorso!

Se vuoi aiutare le coppie che intendono separarsi e desiderano concordare le condizioni della separazione, fuori dalle aule dei tribunali, in un ambiente neutro e riservato, decidendo in prima persona quale sarà il futuro proprio e dei propri figli senza lasciarlo fare ad altri;

Se vuoi aiutare tutti coloro che, all’interno della famiglia, vivono un conflitto e vogliono tentare di risolverlo direttamente, senza delegare a ciò l’autorità giudiziaria la quale non può far altro che limitarsi ad un’analisi superficiale e standard di problematiche che invece richiedono per loro natura un’analisi più approfondita e personalizzata;

Se vuoi offrire una possibilità alle coppie in separazione di riorganizzare la propria vita secondo i bisogni reali propri e dei figli;

Allora questa è la tua occasione per iniziare un percorso per diventare MEDIATORE FAMILIARE!

COSA FA IL MEDIATORE FAMILIARE

ll mediatore familiare:

 – accoglie le persone ed il loro disagio;

 – ascolta i bisogni e le esigenze di ciascuno;

 – tiene conto del punto di vista di tutti e ne valorizza le risorse;

 – aiuta le parti a comunicare in maniera rispettosa;

–  stimola le persone a trasformare il conflitto in qualcosa di costruttivo nell’interesse di entrambi e degli eventuali figli;

 – sottolinea l’importanza di decidere del proprio futuro in prima persona;

–  mette al centro della negoziazione l’interesse dei figli;

–  conduce le parti alla ricerca di un accordo personalizzato e vincolante

COSA NON FA IL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare:
–  non parteggia per nessuno perchè è un soggetto terzo che ha una posizione imparziale rispetto agli interessi in gioco;
– non rivela a nessuno ciò che viene a sapere nel corso della mediazione perchè è tenuto al segreto professionale (quindi non può nemmeno rendere testimonianza su tali circostanze);
–  non giudica l’operato delle parti perché il suo compito è accogliere e consigliare, non esprimere valutazioni;
–  non si occupa del passato (che non può essere più modificato) ma lavora sul presente e sul futuro (che sono ancora da costruire);
–  non impone soluzioni pre-confezionate perché il suo obiettivo è ascoltare le parti ed aiutarle a trovare una soluzione personalizzata, giusta per le loro specifiche esigenze;
–   non tenta di riconciliare né di separare i coniugi ma li stimola a capire ciò che realmente vogliono per se stessi e per la loro famiglia;
–   non fa’ terapia di coppia ma aiuta le parti a riorganizzare le loro relazioni.

La Mediazione può aiutare le coppie a comprendere che ci possono essere delle alternative percorribili anche nella gestione della separazione tenendo presente che solo e soltanto i protagonisti sanno cosa è meglio per la riorganizzazione del loro nucleo familiare e che un rapporto genitoriale sano è l’unico modo per offrire ai figli un esempio di responsabilità e regalargli la serenità di cui hanno bisogno e diritto.

Se vuoi diventare mediatore familiare ORA è il tuo momento!

CORSO BIENNALE
DOVE:Bergamo
QUANDO : il sabato a partire da marzo 2019
RICONOSCIUTI DAL COA BERGAMO 20 CREDITI FORMATIVI IN DIRITTO DI FAMIGLIA PER OGNI ANNO –

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MEDIAZIONE ONLINE: QUALI SONO LE REGOLE DA SEGUIRE?

La mediazione telematica, sulla spinta dell’Unione europea, avrà sempre più un ruolo di primo rilievo nello scenario della risoluzione alternativa delle controversie (si pensi a quanto sta accadendo col c.d. Processo civile telematico). Saranno quindi necessarie per gli attori coinvolti (in particolare avvocati, mediatori ed organismi) nuove competenze e strumenti operativi.

L’obiettivo è non solo farsi trovare pronti alle sfide che inevitabilmente il progresso tecnologico pone e porrà nel prossimo futuro, ma anche sfruttarne da subito vantaggi e potenzialità conoscendo tutte le problematiche operative connesse alle c.d. O.D.R. (online dispute resolution): sicurezza informatica, criptovalute, firma elettronica, verbalizzazione, ecc.

 

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, ACCADEMIADR, ODR

 

Diamo uno sguardo al  quadro normativo europeo…

In considerazione dello sviluppo dell’e-commerce, le O.D.R. hanno trovato il proprio terreno naturale di crescita e sviluppo nelle controversie in tema di contratti dei consumatori.

Tuttavia, nel panorama europeo, la Direttiva 2008/52/CE del parlamento europeo e del consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale,ha  dettato una disciplina di carattere più generale, indicando la possibilità di esperire procedure di mediazione per la risoluzione di controversie civili e commerciali per tutte le questioni che abbiano ad oggetto diritti disponibili ed indipendentemente dalla qualità e dallo status dei contraenti – consumatori o meno- o dall’ambiente  -digitale o meno- della contrattazione.

La direttiva comunitaria è stata recepita nel nostro Ordinamento con il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e,a pochi giorni dall’entrata in vigore del d.lgs.28/2010, la Corte di Giustizia, con la sentenza n. 317, aveva reso una importante decisione in tema di obbligatorietà della procedura di mediazione, con particolari riferimenti alle modalità di gestione telematiche della stessa.

 

…e al panorama italiano

 

L’analisi dell’utilizzo degli strumenti telematici, nel d.lgs.28/2010, appare piuttosto marginale, limitandosi il legislatore ad indicare la possibilità di svolgere la mediazione on line tra previsioni rimesse all’autonomia dei singoli organismi nella determinazione dei propri regolamenti.

In particolare l’art. 3, rubricato “forma degli atti”, al comma IV, recita “la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo”.

Da qui, una duplice valenza: da un lato viene data autonomia agli organismi di mediazione nel determinare modalità e strumenti on line e, dall’altro non vi è obbligatorietà della presenza di strumenti telematici nell’offerta che l’organismo propone all’utenza.

Infatti, il successivo art.16 rubricato “Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori”, al comma III, recita: “L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità’ spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.

 

Rafforzando il carattere di “eventualità” dell’offerta di strumenti telematici per la gestione della procedura di mediazione, viene espressamente indicato l’obbligo di attivarsi per la garanzia della sicurezza delle comunicazioni e della riservatezza dei dati, in applicazione di quanto previsto agli artt.9 e 10 dello stesso d.lgs.28/2010 in tema di riservatezza e confidenzialità della procedura.

Tale possibilità di avvalersi delle modalità telematiche per la gestione della procedura va chiaramente inquadrata nel rispetto delle altre norme del d.lgs.28/2010, in particolare di quelle sul ruolo del mediatore e sulla contestuale presenza delle parti.

Il D.Lgs 28/2010 non scioglie un ulteriore dubbio sulla possibilità di configurare una eventuale operatività dell’organismo unicamente su base telematica.

Anche se tale possibilità, soprattutto nel panorama italiano dove le ODR non sono particolarmente diffuse, potesse apparire difficilmente realizzabile, tuttavia nel successivo Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  il legislatore ha inteso specificare che la eventualità del ricorso alle modalità on line debba intendersi come integrativa e non sostitutivadella offerta di gestione della procedura con modalità tradizionali recitando, all’art.7 rubricato “Regolamento di procedura”, comma IV, che “il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche”.

Questa disposizione, a parere di chi scrive, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia con la sentenza n.317 del 18.03.2010, non deve intendersi come un divieto assoluto di utilizzo dei mezzi telematici per lo svolgimento della procedura di mediazione, ma come previsione di una modalità si svolgimento della procedura ulteriore ed aggiuntiva, ma in ogni caso non esclusiva, per non determinare situazioni di eccessiva onerosità nell’accesso alla procedura per quanti non dispongano di una connessione internet o possano sentire gli effetti del cd. fenomeno delle disuguaglianze digitali.

 

 

e ora…dalla teoria alla pratica

 

Una  procedura on line, con notevoli vantaggi pratici e risparmi di tempo davvero efficace, veloce, comoda  è una procedura che permette agli utenti di gestire l’intera mediazione direttamente e tranquillamente da casa, dall’ufficio o da qualunque posto si trovino, anche all’estero, senza doversi recare presso la sede dell’organismo, cui possano accedere in ogni momento e in totale sicurezza utilizzando anche lo smartphone  senza la necessità avere particolari sistemi operativi, web browser, kit di firma digitale.

 

Ecco un breve quadro dei principi che regolano lo svolgimento della mediazione on line, così come sopra concepita:

  1. presentazione della domandacon modalità telematica, ovvero con compilazione dell’apposito form e sottoscrizione con firma remota automatica attribuita all’utente al momento della registrazione alla piattaforma;
  2. invio telematico all’interno della piattaforma della conferma del depositodella domanda di mediazione;
  3. nomina e accettazione del mediatoreonline, attraverso accesso riservato alla piattaforma con fissazione dell’incontrodi mediazione online;
  4. invio automatico della raccomandata di invito al procedimentodi mediazione;
  5. possibilità di adesione alla proceduracon modalità telematica, attraverso il codice univoco attribuito al procedimento di mediazione;
  6. scambio di tutte le comunicazioni all’interno della piattaformaonline tra utenti registrati al fine di garantire la sicurezza, integrità ed imputabilità delle dichiarazioni, o se del caso tramite attraverso strumenti di posta elettronica certificata;
  7. possibilità di svolgimento della proceduracon l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo tempi e modalità rimesse, in ogni caso, al mediatore con l’utilizzo di stanze virtuali integrate nella piattaforma online accessibili esclusivamente dalle parti e avvocati del procedimento di mediazione nel giorno e all’ora stabilita;
  8. possibilità di scambio di documentiall’interno dello spazio virtuale riservato;
  9. redazione del verbale di mediazioneall’interno della piattaforma con le caratteristiche legali e probatorie dal contenuto non variabile da parte di altri soggetti;
  10. sottoscrizione online del verbalecon un click grazie all’ attribuzione di firma elettronica avanzata conferita alle parti e firma remota automatica conferita ai legali e al mediatore, con eventuale possibilità di utilizzo di kit personali di firma digitale.

Si tratta, a mio pare di 10 passi verso il futuro delle O.D.R.

 

 

10 passi fatti dall’Organismo di mediazione AccademiADR!

 

Se vuoi saperne di più scopri Accademedia ODR

https://www.accademiadr.itodr/

 

Leggi il mio libro MEDIAZIONE 3.0

 

 

ATTACCHI INFORMATICI E FURTI D’IDENTITA’ SEMPRE PIU’ FREQUENTI: CONOSCERE PER PROTEGGERSI!

Criminali che rubano le credenziali di Facebook, il baco di Google Plus e la sua chiusura, inoltre qualche giorno fa la vicepresidente di Google Susanna Molinari ha ammesso che Google consente ad aziende terze di leggere le nostre mail.

 

Malware, phishing, trojan, worm, virus, spyware, hacker.

 

In internet i pericoli si nascondono ovunque ma niente panico: bastano semplici regole di condotta per navigare in rete in modo sicuro!

 

Il termine “malware”

Definisce i programmi informatici che si sono sviluppati all’inizio degli anni ’80 per svolgere funzioni indesiderate e dannose. Il temine è composto dalle parole “malicious”( inglese per malintenzionato) e “software”. Il malware è quindi un software malintenzionato, chiamato anche software dannoso. Sottocategorie di malware sono tra l’altro virus e trojan.

 

Il termine “phishing”

La parola phishing è formata dalle parole “password”, “harversting” e “fishing”. I truffatori cercano di accedere ai dati confidenziali di utenti internet ignari di tutto. I truffatori inviano ad esempio una e-mail in cui si informa che la carta di credito è stata bloccata e con il link inserito nell’e-mail si può eliminare il blocco. Su un  link di questo tipo non si deve cliccare per alcun motivo.

 

Vuoi saperne di più?

Sei un avvocato, un commercialista o un professionista?

Luce e gas: problemi con le bollette? Prima il reclamo, poi la conciliazione…con AccademiADR

Una delle richieste più frequenti che i clienti consumatori, aziende, condomini rivolgono al proprio legale riguarda contratti e forniture delle utenze di energia elettrica e gas.

I problemi principali riguardano illegittime attivazioni di contratti, importi anomali nelle fatture, conguagli e mancate rettifiche.
Finalmente dal 2017 è entrato pienamente in vigore, anche in materia di energia elettrica e gas, il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Ciò significa che prima di intraprendere un’azione legale, le parti devono tentare obbligatoriamente di trovare una soluzione al problema mediante la conciliazione.

Dopo il reclamo, se il tuo cliente non ha avuto risposta o se la risposta non è stata soddisfacente e risolutiva, rivolgiti ad AccademiADR per  il tentativo di conciliazione!

AccademiADR è Organismo riconosciuto da A.R.E.R.A. –  Autorità di Regolazione per l’energia, reti e ambiente-  per lo svolgimento dei procedimenti di conciliazione in materia di energia elettrica, gas e idrico.

Qui trovi tutte le info sulla procedura di conciliazione.

https://www.accademiadr.it/adr-consumatori/

PILLOLE DI POSITIVE BODY LANGUAGE

Nella comunicazione il LINGUAGGIO CORPOREO è fondamentale!

Senza un linguaggio del corpo positivo, nessuno di noi può sopravvivere nell’arena professionale e personale!

Scopri come migliorare la tua comunicazione non verbale con un linguaggio del corpo positivo che ti aiuta ad essere aperto alle altre persone, metterle a proprio agio e favorire l’interazione e la comunicazione con te!

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USI IL CELLULARE PER LAVORO? ECCO COME PROTEGGERE I DATI DEL TUO SMARTPHONE!

USI LO SMARTPHONE PER LAVORO?

ECCO COME PROTEGGERE I DATI DEL TUO SMARTPHONE!

Sei un avvocato, un commercialista, un libero professionista? Vuoi proteggere i dati che salvi sul cellulare?

Questo articolo è per te!

Negli ultimi anni, sono stati venduti milioni di smartphone.

Oggi i cellulari tendono a sostituire i computer perché sono facili da usare e hanno funzionalità avanzate: quanto usi il tuo cellulare per telefonare e quanto lo usi per fare altro?

E-mail, foto, video, social, applicazioni di ogni genere: pensa alla quantità e al volume di dati, anche sensibili, che viene elaborato e archiviato sul tuo cellulare.

Ti capita di collegarti a reti wi fi pubbliche col cellulare?

Scarichi applicazioni col tuo cellulare? Non hai un codice di blocco del cellulare perché non hai già troppe password da memorizzare? Fai regolarmente il back up del tuo smartphone?

Hai mai pensato ai rischi per la sicurezza e privacy che possono essere associati all’utilizzo del tuo cellulare? Se vuoi scoprire se il tuo cellulare è un bersaglio attraente per gli hacker leggi questo articolo. Ti suggerisco alcuni comportamenti di utilizzo del cellulare per tutelare la tua sicurezza e privacy.

 

Perché mi devo proteggere

Più senti di essere a rischio o più percepisci che le probabilità di essere colpito da una determinata minaccia informatica sono elevate, e più è probabile che sarai motivato a intraprendere azioni protettive.

Più ti consideri minacciato dalle conseguenze negative della perdita del tuo dispositivo mobile, maggiore è la possibilità che cercherai di proteggerti da furti o smarrimenti. Ad esempio quanto prendi un mezzo pubblico, fai maggiore attenzione se la borsa dove si trova il tuo smartphone sia chiusa!

 

Quanto è importante per te la sicurezza del tuo smartphone?

La minaccia percepita di incidenti di sicurezza o privacy può influenzare il comportamento effettivo degli utenti di smartphone.

Inoltre, quando decidi se mettere in atto un’azione difensiva solitamente pesi i costi e i benefici: dovresti quindi chiederti quanto costa mettere in sicurezza il mio cellulare? Nulla!

Bloccare gli smartphone, fare attenzione quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche e fare copie di backup dei dati memorizzati sono solo alcuni esempi di comportamenti protettivi adottati dagli utenti di smartphone prudenti: non ti costa nulla!

Si tratta solo di fare uno sforzo per conoscere i rischi e avere la consapevolezza delle minacce IT!

La consapevolezza della tecnologia degli utenti di smartphone influisce positivamente sul loro comportamento in termini di sicurezza e privacy.

 

Conosci davvero i rischi alla tua sicurezza e privacy che possono derivare dall’uso del tuo cellulare?

Il primo passo è quello, quindi, di pensare a cosa fai abitualmente con il tuo dispositivo mobile.

Metti a rischio quotidianamente la privacy e sicurezza del tuo cellulare o percepisci il pericolo di alcune azioni e le eviti?

Prova a rispondere a queste domande:

  1. Messaggistica mobile: chatti con persone che non sono tra i contatti? Condividi foto o luoghi con estranei inseriti nei gruppi? Ti fidi dei messaggi che ricevi e di quanto allegato? Pensi che i messaggi siano crittografati? Pensi che le conversazioni siano registrate?

 

  1. Applicazioni: le richieste di autorizzazione delle applicazioni per smartphone influiscono sulla tua decisione di installazione?  Utilizzi programmi specifici di protezione e prevenzione da malware o spyware?  Installi applicazioni da marketplace non ufficiali?

 

  1. Galleria e fotocamera: carichi le foto su sistemi di archiviazione basati su cloud (come Dropbox e Icloud)? Ti fidi delle applicazioni di social network che consentono di accedere immediatamente alla galleria fotografica? Hai autorizzato all’accesso alla telecamera alcune applicazioni? Come hai reagito quanto hai perso delle foto che avevi memorizzato sul cellulare?

 

  1. Reti wi fi pubbliche: ti colleghi al wi fi nei luoghi pubblici? Hai mai rivelato la password di accesso alla tua rete? Ti sei collegato a un wi fi pubblico per lavorare?

 

  1. Servizi di localizzazione: utilizzi servizi che identificano la tua posizione mentre sei connesso a reti wireless? Utilizzi questi servizi per localizzare altre persone? Utilizzi le informazioni relative alla tua posizione sui social network?

 

Conosci le conseguenze di queste pratiche sulla privacy?

Cosa succederebbe se oggi perdessi il tuo smartphone?

Cosa potrebbe scoprire di te chi lo ritrova? I tuoi contatti? Il tuo account bancario? Le foto dei tuoi figli?

 

Quali sono i comportamenti autoprotettivi che posso mettere subito in atto?

 

  1. Blocca il tuo cellulare

Bloccare il cellulare impedisce a utenti non autorizzati di accedere ai dati che contiene preservandone la sicurezza e la privacy.

Blocca il tuo smartphone con un pin sicuro!

Se il tuo cellulare ne dispone, utilizza il blocco tramite impronta digitale o il riconoscimento del viso. 

Il meccanismo di blocco non è sufficiente per proteggerti da qualsiasi tipo di accesso non autorizzato ai dati memorizzati nel tuo smartphone ma è certamente un buon inizio

Spesso per pigrizia scegliamo pin legati a date importanti o comunque facilmente individuabili da altri e allora come conciliare la necessità di un pin facile da ricordare con l’evitare che altri lo conoscano?

Non è necessaria una memoria di ferro ma a volte bastano piccoli stratagemmi… ad esempio, anziché utilizzare il nome dei nostri figli potremmo utilizzare solo le lettere dispari mescolandole a quelle dell’applicazione, inoltre ..potremmo invertire i numeri e così via..

Ecco un esempio:

Applicazione: FACEBOOK

Nome figlio : MATTIA

Data di nascita: 10.11.2012

 

Password a rischio: mattia2012

Password più sicura: famti21 (dove fa sta per facebook, mti stanno per i caratteri dispari del nome e 21 per l’anno invertito)

 

E così può cambiare la passwod per linknd che può diventare limti21

Ti accorgi subito come se stabilisci un metodo puoi ricordare tante password facilmente!

Ricorda di non comunicare a nessuno il tuo pin e a questo punto nemmeno la tua strategia di creazione di password sicure!

Dopo il pin sicuro, pensa anche di modificare il timeout dello schermo predefinito abbassandolo mediamente a 15 secondi… ciò significa che se “dimentichi” di bloccare il cellulare… dopo 15 secondi di inutilizzo si blocca da solo.

 

  1. Fai il backup dello smartphone

Fare il backup del cellulare ti consente di salvare tutti i tuoi dati in un archivio sicuro e cancellarli dal dispositivo abbassando il rischio della perdita di dati in caso di smarrimeto o furto.

La copia di salvataggio può essere fatta sul pc o su piattaforme  come dropbox, google drive, icloud.

Cambiare cellulare è un’ottima occasione per fare il back up del cellulare… ma farla regolarmente è meglio e diminuisci il rischio di perdita dei dati.

Se credi di non avere le conoscenze tecniche per effettuare un backup o se pensi di non avere abbastanza tempo o che i dati non siano importanti, sappi che bastano pochi passaggi per mettere in sicurezza i tuoi dati e la tua privacy! Sei sicuro di voler rischiare che estranei  possano accedere alle tue foto o ai tuoi messaggi? Cosa succederebbe se perdessi il contenuto delle mail del tuo lavoro?

 

  1. Messaggi: attento a chi li invii e da chi li ricevi

Non comunicare con sconosciuti che potrebbero accedere ai dati del tuo dispositivo violandone la riservatezza.

Accertati sempre che tu stia inviando messaggi a persone che conosci e i cui dati si trovano nella tua rubrica.

Non rispondere a messaggi di cui non conosci il mittente, anche se pensi che possa essere un amico che ha perso il suo cellulare o che ha cambiato numero. Se è tuo amico puoi sicuramente verificarlo chiedendo a un altro amico in comune.

Non aprire allegati che arrivano sul tuo smartphone tramite mail, ssm o mms da fonti che non conosci o che non sono memorizzate nei tuoi contatti.

I dati di wathsapp sono crittografati

 

  1. Servizi di localizzazione: decidi come gestirli

Decidi tu se far conoscere a chiunque e sempre dove ti trovi o se vuoi mantenere la privacy di questi dati che sono trasmessi dal tuo smartphone.

 Tutti di dispositivi smartphone hanno funzioni di geo localizzazione che possono essere disattivate.

Devi solo deciderlo tu se essere rintracciato oppure no!

Con questo sistema si possono tracciare le abitudini delle persone, per cui fai davvero attenzione anche alle impostazioni di geo localizzazione sui social network! Mandare la propria posizione con un messaggio via wathapp al proprio amico per rendere più semplice condividere il punto d’incontro di un appuntamento non è come postare su Facebook il bar dove ti trovi con il tuo amico.

 

  1. Applicazioni: scarica solo dopo aver letto le condizioni d’utilizzo

 Scarica applicazioni utilizzando i market ufficiali, evita le fonti sconosciute per evitare violazioni nella sicurezza del tuo cellulare.

Ricorda che prima di scaricare un’applicazione ti deve essere richiesta preventivamente l’autorizzazione al trattamento dei dati.

Buona abitudine è quella di leggere i commenti lasciati da altri utenti che hanno scaricato prima di te.

Per evitare rischi verifica se l’applicazione richiede accesso ai contenuti presenti sul tuo smartphone, come ad esempio le foto e i contatti e autorizza solo nel caso in cui tu sia sicuro dell’affidabilità della fonte.

Fai attenzione anche alle condizioni di utilizzo, non avere fretta di iniziare ad usare l’applicazione, leggi prima con calma tutte le indicazioni per evitare anche di pagare alcuni servizi aggiuntivi che non ti servono o che non vuoi.

 

 

  1. Reti wi fi: sì a quelle protette da password

Evita di collegarti alle reti wi fi pubbliche: sono le più vulnerabili agli attacchi informatici. Quando sei in aeroporto, al bar, al centro commerciale collegati solo a una rete protetta da una password per tutelare la sicurezza dei tuo smartphone.

 

 

Chi altri protegge la privacy del mio cellulare?

Dopo l’entrata in vigore del GDPR la parola d’ordine è diventata per tutti: proteggere i dati!

Abbiamo visto come proteggere il tuo cellulare coinvolga molti aspetti: dalle reti che vengono utilizzate, da come configuri la privacy della telecamera del tuo dispositivo, dalla sicurezza delle applicazioni che scarichi, dal backup.

Sappi che anche i due colossi Apple e Samsung si sono mossi per tutelare la privacy del tuo cellulare.

Da un lato Apple, storicamente all’avanguardia tecnologica anche in materia di sicurezza – si pensi al touch ID e Face ID –  educa i suoi clienti alla protezione dei dispositivi attraverso  la gestione della sicurezza del ID Apple. Fornisce assistenza e indicazioni precise di utilizzo dei dispositivi dall’impostazione di codici d’accesso, all’autenticazione a due fattori, alla configurazione delle impostazioni delle applicazioni e al backup.

Dall’altro Samsung ha integrato i suoi dispositivi con la piattaforma Knox strutturando la sicurezza a più livelli rilevando eventuali manomissioni e proteggendo costantemente i dati.

 

 

Conclusione

Pensare che i dati presenti nel tuo cellulare non siano importanti è un grande errore!

Siamo nell’era della web economy, è l’economia dei dati: i dati sono una risorsa preziosa, i dati sono ricchezza e vanno protetti.

I dati stanno diventando un diritto costituzionale da proteggere e il primo passo per la tutela della riservatezza e della privacy dei dati presenti nei nostri cellulari spetta al  proprietario dello smartphone.

 

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