Avvocati in mediazione: negata l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (Trib. di Roma 18/01/2018)

(commento alla pronuncia del Trib. di Roma del 11.02.2018)

di F. Perelli

E’ proprio vero: in ambito di media-conciliazione non si finisce mai di imparare e, spesso, di rimanere perplessi: è inammissibile il patrocinio a spese dello Stato per quelle attività di difesa svolte nei procedimenti di mediazione, anch’essa fosse a carattere obbligatorio. Chiarissimo il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma  in data 11 gennaio 2018, a firma del Presidente, in cui si definisce l’orientamento su una questione di grande importanza e sulla quale il legislatore non ha mai fatto alcuna chiarezza. Il Tribunale esclude la possibilità di estensione del patrocinio a spese dello stato ai procedimenti di mediazione obbligatoria.

Nel caso in questione l’avvocato difensore aveva fatto istanza di liquidazione dei compensi inerenti l’assistenza svolta in fase di mediazione, a carattere obbligatorio, e nello specifico trattavasi di un professionista il cui cliente era stato ammesso al gratuito patrocinio. La procedura si era chiusa con un accordo fra le parti, e ritenevasi, data la natura (materia condominiale – impugnazione delibera assembleare) fase prodromica al giudizio.

Il Tribunale di Roma, ha rigettato l’istanza, escludendo l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all’attività di assistenza nei procedimenti di mediazione obbligatoria, rilevando che in assenza di norme specifiche (in mediazione si prevede l’applicazione del gratuito patrocinio esclusivamente esonerando il cliente dalle spese eventualmente dovute all’Odm), si debba far riferimento in maniera letterale all’art. 75, D.P.R. n. 115/02, (Testo unico in materia di spese di giustizia) dal quale si evince che la procedura di mediazione, per quanto obbligatoria, non può considerarsi strumentale all’instaurazione di un contenzioso (anzi tende ad evitarlo) e che non esiste norma nè legge che preveda le spese a carico dello Stato.

In poche parole, sulla base di questa pronuncia il patrocinio a spese dello Stato non si applica all’attività del legale che abbia fornito assistenza poiché ciò non ha alcuna connessione con l’attività giudiziale.

Tutto ciò  lascia a dir poco perplessi: quale avvocato già iscritto alle liste per il gratuito patrocinio, assumerebbe un incarico di assistenza in mediazione e quale interesse avrebbero a “mettere in campo” una pratica collaborativa tesa al raggiungimento di un accordo tra le parti, comportando ciò l’ottenimento di un compenso zero (cosa che invece in giudizio non avverrebbe)?

Questa pronuncia del Presidente del Tribunale di Roma sembra andare contro corrente alla filosofia del legislatore e rispetto a un sistema nel quale si dovrebbe caldeggiare l’approccio alla mediazione, ovvero dare l’opportunità di definire le proprie liti, dare il diritto di difesa ed assistenza a chi, pur avendo i requisiti per usufruirne i benefici, non potrebbe avvalersene.

Chissà cosa ne penserà il legislatore di questa pronuncia. Forse sarebbe opportuna una celere presa di posizione che faccia chiarezza sull’argomento.

Se mai ci sarà.

Fp.

Scarica il testo del provvedimento:

Tribunale di Roma del 11/01/2018

 

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