La mediazione è uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.

La mediazione è una procedura obbligatoria quando la controversia riguarda determinate materie.

Mediazione obbligatoria materie in cui è necessario rivolgersi a un mediatore

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Ogni giorno sempre più conflitti esigono, infatti, una soluzione rapida ed equa.

Per rispondere a questa doppia esigenza, la mediazione, intesa come processo consensuale di negoziazione, si presenta come la soluzione ideale.

Una procedura giudiziaria, formale e distante dalle parti, comporta inevitabilmente una rottura irreversibile delle relazioni, ha tempistiche elevate e all’incertezza del giudizio spesso si aggiungono costi elevati.

Mediazione civile: i punti di forza

  •   è rapida: deve concludersi entro 3 mesi e il primo incontro di programmazione tra le parti viene fissato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di mediazione;
  • è riservata: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito allo stesso e ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni;
  • è semplice: il procedimento di mediazione si svolge senza formalità;
  • è economica, rispetto alle procedure ordinarie in quanto ha dei costi predeterminati.

Le Tariffe sono determinate secondo le indicazioni del DM 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Mediazione obbligatoria materie stabilite dalla legge

il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.

La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate nell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo.

La mediazione è obbligatoria per queste  materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

Quando il conflitto riguarda queste materie la mediazione è obbligatoria cioè la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mediazione può essere anche disposta anche dal giudice sia nei casi in cui essendo obbligatoria le parti non hanno esperito preventivamente il tentativo sia nei casi in cui il giudice valuti che sia possibile trovare un accordo transattivo tra le parti.

In ogni altra materia, la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.