Mediazione in appello disposta dal giudice: avverata la condizione di procedibilità se presenti personalmente le parti

(CORTE APPELLO DI NAPOLI, SEZ. VII, ORD. 23 NOVEMBRE 2017)

Di grande interesse in campo di mediazione civile e commerciale risulta essere la pronuncia di un’ordinanza da parte della 7ma Sezione della Corte di Appello di Napoli del 23 novembre 2017.

Emerge innanzi tutto che, sulla base dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010, il giudice dell’appello può disporre l’esperimento della procedura di mediazione, senza tener conto dello svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio. L’ordinanza ricorda alle parti che per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessaria la presenza personale delle parti, specificando che le stesse non potranno limitarsi ad una comparizione formale: la mancata o irrituale partecipazione delle parti senza giustificato motivo, obbligatoria o demandata, incide sulla procedibilità della domanda, anche proposta con l’atto di appello, sino a comportare la condanna al versamento della sanzione prevista, pari all’importo del contributo unificato.

In particolare poi nell’ordinanza, il giudice dell’appello obbliga le parti, per incentivarle ulteriormente a compiere un reale tentativo di conciliazione, ad informare la Corte dell’esito della procedura mediante nota, da depositare unitamente al verbale di mediazione almeno 30 gg. Antecedenti l’udienza successiva, che potrà contenere anche eventuali proposte conciliative, così da permettere di valutare la condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.

Questo provvedimento è la conferma di come l’istituto della mediazione debba essere considerato quell’utile strumento attraverso il quale, se effettivamente e concretamente approcciato ed usufruito, poter migliorare l’efficacia del sistema giudiziario tutto.

 

Fatta chiarezza in materia di spese di avvio, fissate in € 40,00/80,00 oltre Iva

Bergamo, 6 dicembre 2017.

Le spese di avvio dei procedimenti di mediazione sono fissate in € 40,00 euro per le mediazioni di valore fino ad € 250.000, ovvero in € 80,00 oltre Iva per quelle di valore superiore, così come previsto dal DM 180/2010. In relazione alla materia abbiamo posto una domanda chiarificatoria direttamente al Ministero della Giustizia (Dipartimento Affari di Giustizia). La derogabilità verso il basso è espressamente limitata alle sole spese di mediazione, considerando per spese le indennità indicate in tabella ministeriale. La risposta al quesito posto spiega le motivazioni per cui non è possibile, ad esempio, determinare le spese di avvio in € 30,00 oltre Iva, così come addirittura previsto dal Regolamento di un altro Odm:

Quando l’art. 16, comma 14, del DM 180/2010, consente la derogabilità verso il basso degli importi minimi delle indennità, sembra riferirsi unicamente alle spese di mediazione, non anche alle spese di avvio che, dunque, non solo non possono essere ridotte, ma neanche eliminate del tutto”.

Chiarezza, almeno in materia di spese di avvio, è fatta.

AccademiAdr